LEGGE 3 maggio 1863, n. 1251

Type Legge
Publication 1863-05-03
Ultimo aggiornamento 1963-09-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa "Distribuzione Centri Montani - I.C.E.M.", con sede in Acqui Terme (Alessandria), via Don Bosco n. 3, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il Commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa "Distribuzione Centri Montani - I.C.E.M.", con sede in Acqui Terme (Alessandria), via Don Bosco n. 3, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa "Distribuzione Centri Montani - I.C.E.M.", con sede in Acqui Terme (Alessandria), via Don Bosco n. 3, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nello art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SEGNI LEONE - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1963

Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 105. - VILLA

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