DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1963, n. 1291

Type DPR
Publication 1963-08-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative, ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle Imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto, l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa "Dott. Antonio Scuderi", con sede in Fiumefreddo di Sicilia, (Catania), via Cesare Battisti n. 48, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa "Dott. Antonio Scuderi", con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania), via Cesare Battisti n. 48, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna, dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa "Dott. Antonio Scuderi", con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania), via Cesare Battisti n. 48, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e, nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SEGNI LEONE - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1963

Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 198. - VILLA

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