LEGGE 24 maggio 1863, n. 1299
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione.
Ritenuto che l'impresa "Ditta F.lli Costabile - Distributrice di Energia Elettrica", con sede in Belsito (Cosenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito
il Consiglio dei Ministri Sulla, proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa "Ditta F.lli Costabile - Distributrice di Energia Elettrica", con sede in Belsito (Cosenza), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Ditta F.lli Costabile Distributrice di Energia Elettrica", con sede in Belsito (Cosenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SEGNI LEONE - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 131. - VILLA
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