DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1963, n. 1319
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 261, con il quale fu costituito il Consorzio parmense di cooperative di produzione e lavoro, con sede in Parma, e ne fu approvato il relativo statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 675, contenente alcune modificazioni statutarie; Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi il 28 febbraio 1960, nella quale e' stata deliberata la proroga della durata dello Ente, al 31 dicembre 1990; Vista l'istanza 9 giugno 1960, con la quale il Sodalizio citato chiede l'approvazione della proroga suddetta; Visti i verbali delle assemblee delle cooperative aderenti al Consorzio, con i quali e' stato ratificato l'operato dei delegati, in merito alla proroga suddetta, ai sensi del disposto dell'art. 64 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278; Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera 6) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: La durata del Consorzio parmense di cooperative di produzione e lavoro, con sede in Parma, e' prorogata al 31 dicembre 1990 (trentuno dicembre millenovecentonovanta), giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio in data 28 febbraio 1960.
SEGNI DELLE FAVE - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 140. - VILLA
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