DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1963, n. 1329

Type DPR
Publication 1963-08-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

SEGNI LEONE RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla

Corte dei conti, addi' 3 ottobre 1930

Atti del Governo,

registro n. 174, foglio n. 152. - VILLA

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 1

MINISTERO DELL'INTERNO Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66 Art. 1. Finalita', sede dell'Opera e controlli L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita e disciplinata con le leggi 9 agosto 1954, n. 632 e 10 febbraio 1962, n. 66, per i fini di cui all'art. 1 di quest'ultima legge, ha sede centrale in Roma. Essa e' sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro, che lo esercitano nei limiti e nei modi previsti dalla citata legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dal presente regolamento. Il Ministero della sanita' sovraintende, ai sensi dell'art. 1 dalla legge 13 marzo 1958, n. 296, ai servizi dell'Opera concernenti compiti di natura sanitaria.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 2

Art. 2. Costituzione e durata del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione e' costituito nei modi e per la durata previsti dall'[art. 2 della legge 10 febbraio 1962, numero 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art2). I consiglieri nominati nel corso del quadriennio durano in carica sino alla scadenza di esso.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 3

Art. 3. Funzionamento del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata che deve essere inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza deve essere predisposto e comunicato a cura del presidente almeno cinque giorni prima della seduta. La riunione del Consiglio di amministrazione per la deliberazione del bilancio o preventivo ha luogo non oltre il mese di marzo e quella per la deliberazione del conto consuntivo oltre il mese di novembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 4

Art. 4. Adunanze e deliberazioni Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno sei dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il volto favorevole della maggioranza dei membri pesanti. Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla nomina di cariche o all'attribuzione di incarichi oppure si tratti di questioni personali. Alle sedute del Consiglio di amministrazione interviene con voto consultivo il direttore generale dell'opera. Un funzionario dell'Opra esercita le funzioni di segretario del Consiglio e redige i processi verbali delle adunanze. Detti processi verbali sono sottoscritti dal presidente, da un consigliere designato volta per volta dal Consiglio e dal segretario.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 5

Art. 5. Sostituzione del presidente In caso di assenza o di impedimento, il presidente dell'Opera e' sostituito dal rappresentante del Ministero dello interno in seno al Consiglio di amministrazione.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 6

Art. 6 Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti Il Collegio dei revisori dei conti, di cui all'[art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art5), provvede al riscontro degli Atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e le relative variazioni nonche' il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Allo scadere del quadriennio di nomina, i revisori possono essere confermati.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 7

Art. 7. Uffici regionali In ogni capoluogo di Regione e' costituito un Ufficio regionale dell'Opera, retto da un funzionario preferibilmente clero civile, appartenente ai ruoli organici dell'Ente. L'Ufficio regionale: a) riceve le istanze intese ad ottenere la concessione della pensione; b) convoca l'interessato, su richiesta della Commissione medico-oculistica, presso la Commissione medesima; c) inoltra le istanze e i ricorsi alla sede centrale dell'Opera; d) vigila, secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione, sulle erogazioni delle prestazioni sanitarie; e) cura l'attuazione degli altri fini dell'Opera che il Consiglio ritenga opportuno decentrare alla periferia.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 8

Art. 8. Collegi medici Le Commissioni medico-oculistiche regionali, di cui allo art. 11 della legge, hanno sede presso l'Ufficio regionale dell'Opera: le Commissioni medico-oculistiche interprovinciali previste dallo stesso articolo, hanno sede presso istituti pubblici sanitari convenzionati con l'Opera. Quando occorra, l'Opera puo' stipulare analoghe convenzioni anche per la sede delle Commissioni medico-oculistiche regionali. I funzionari degli Uffici regionali esplicano le manzioni in segretari delle Commissioni medico-oculistiche regionali o interprovinciali. La Commissione superiore, di cui all'art. 12 della legge, ha sede negli uffici centrali dell'Opera ovvero presso un istituto pubblico sanitario della Capitale, convenzionato con l'Ente. Un funzionario della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario della Commissione superiore. Le sottocommissioni previste dall'ultimo comma dello art. 12 della legge, sono nominate, su proposta dell'Opera, dal Ministro per la sanita'. Le Commissioni medico-oculistiche regionali e interprovinciali e la Commissione superiore sono presiedute dal sanitario designato dal Ministero della sanita'. Le determinazioni sono adottate con l'intervento di tutti i componenti.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 9

Art. 9. Controllo di legittimita' sugli atti Ai fini dei controllo di legittimita', di tutte le deliberazioni eccettuate quelle da sottoporsi all'approvazione e quelle che riguardano la vera esecuzione di provvedimenti precedenti, viene inviato un elenco, con l'indicazione sommaria della parte dispositiva, ai Ministeri dell'interno e del tesoro, i quali dandosene reciproca comunicazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dell'elenco, chiedere copia integrate delle deliberazioni elencate. Ove tale richiesta sia fatta, la copia integrale deve essere inviata ad entrambi i Ministeri. Le deliberazioni delle quali non e' richiesta copia diventano esecutive allo scadere del predetto termine di tempo. Il Ministero dell'interno, entro il termine di venti giorni dal ricevimento degli atti che formino oggetto di richiesta ai sensi del primo comma, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime, con provvedimento motivato. Durante detto termine l'esecutivita' delle deliberazioni rimane sospesa.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 10

Art. 10. Controllo di merito sugli atti L'Opera rimette in copia, entro dieci giorni dall'adozione, ai Ministeri dell'interno e del tesoro le deliberazioni concernenti le seguenti materie: a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, storni di fondi da capitolo a capitolo, quando detti storni, per se stessi oppure cumulati con altri precedentemente effettuati, diminuiscano o aumentino di piu' di un quarto gli stanziamenti originari dei rispettivi capitoli; b) contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e accettazione di lasciti o donazioni; c) locazioni o conduzioni di immobili per un periodo superiore ai nove anni; d) transazioni e liti attive che in prima istanza siano di competenza del Tribunale, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso di urgenza; e) regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici e relative modificazioni; f) nomina del direttore generale; g) determinazioni relative all'attribuzione e alla misura dei compensi al presidente e ai revisori dei conti nonche' dei gettoni di presenza ai consiglieri di Amministrazione e ai componenti degli organi collegiali dell'Opera nonche' degli onorari ai medici componenti delle Commissioni istituite a norma degli [articoli 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art11) e [12 della legge 10 febbraio 1962, numero 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art12); h) determinazioni relative ai servizi di cassa e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi; i) convenzioni con enti operanti a favore dei ciechi per l'attuazione delle finalita' previste dalla [legge 10 febbraio 1962, numero 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66). Le anzidette deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro; l'approvazione delle deliberazioni indicate alle lettere e) e f) e' disposta con apposito decreto interministeriale. L'esecutivita' delle deliberazioni di qui al presente articolo rimane sospesa sino a che non sia intervenuta l'approvazione.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 11

Art. 11. Controllo ispettivo e sostitutivo Il Ministero dell'interno dispone ogni anno accertamenti sull'andamento generale dell'Opera. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, piu' in ogni tempo disporre ispezioni ai servizi della Opera e provvedere d'ufficio per mezzo di un commissario speciale quando l'Opera abbia omesso atti obbligatori per legge e, benche' sollecitata, si sia resa inadempiente.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 12

Art. 12. Scioglimento del Consiglio di amministrazione Per gravi ragioni di carattere amministrativo o per ripetute violazioni di legge, il Consiglio di amministrazione della Opera puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto e' nominato un commissario straordinario per non oltre sei mesi, prorogabili di un uguale periodo in caso di necessita'.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 13

Art. 13. Controlli I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere, per un valore complessivo di oltre due milioni di lire, devono di regola essere preceduti, sotto pena di nullita', da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato. Il Ministero dell'interno, d'intesa con quello del tesoro, puo' consentire, con autorizzazione motivata, la licitazione o la trattativa privata.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 14

Art. 14. Servizio di tesoreria Il servizio di tesoreria dell'Opera deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale e disciplinato da una convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata ai sensi dello art. 10.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 15

Art. 15. Beneficiari della pensione La pensione non riversibile spetta a coloro che siano affetti da cecita' congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio e che si trovino nelle seguenti condizioni: a) siano cittadini italiani residenti in Italia; b) abbiano compiuto gli anni diciotto; c) versino in stato di bisogno. E' da considerare, di regola, in stato di bisogno: 1) colui che, vivendo solo o convivendo con persone non obbligate agli alimenti, dispone di proventi di qualsiasi natura non superiori a L. 18.000 mensili; 2) colui che, convivendo con congiunti a suo carico nei confronti dei quali non vi siano altre persone obbligate agli alimenti e in grado di provvedervi, faccia parte di un nucleo familiare il quale (disponga di proventi mensili di qualsiasi natura non superiori, oltre alla somma di cui al numero 1), a L. 15.000 per ciascuna delle altre persone facenti parte di detto nucleo; 3) colui che convive a carico di persone tenute agli alimenti le quali, oltre alla somma di L. 18.000 mensili di cui fruisca il capo famiglia, abbiano proventi noti superiori a quelli indicati nel precedente punto 2); 4) colui che abbia persone tenute agli alimenti ma che non siano conviventi e non siano ritenute in grado di potervi provvedere adeguatamente. Qualora l'ammontare dei proventi di ceti al punto 1) del secondo comma derivi da attivita' lavorativa del cieco, il limite di L. 18.000 e' elevato a L. 28.000 mensili. Agli effetti del punto 2) del secondo comma si considerano a carico del minorato: il coniuge; i figli minori degli anni 18, celibi o nubili, e i figli in eta' superiore agli anni 18, celibi o nubili, purche' inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, per infermita' ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella a) annessa alla [legge 10 agosto 1950, n. 648](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648): i figli, celibi o nubili, di eta' superiore agli anni 18 e fino al 21° anno qualora non prestino lavoro retribuito e frequentino mia scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, qualora non presentino lavoro retribuito e frequentino l'Universita'; i genitori, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per il padre i 55 per la madre, e senza limiti di eta' se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, per infermita' ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella a) annessa alla [legge 10 agosto 1930, n. 618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1930-08-10;618); i nipoti in linea diretta dei minorato formalmente affidati alla sua tutela o a quella del coniuge convivente ed a carico, a seguito di premorienza dei genitori e sempre che non vi siano altre persone tenute al loro mantenimento.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 16

Art. 16. Cause della cecita' Ai fini della identificazione della causa della cecita' sono da considerarsi ciechi di guerra o per infortunio sul lavoro o di servizio coloro i quali abbiano fruito o fruiscano di trattamento economico per detti titoli. Sull'istanza per la pensione quale cieco civile non sara' adottata la deliberazione di cui al successivo art. 23 sino a quando noti sara' stato definito il trattamento di cui al comma precedente.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 17

Art. 17. Ricoverati in istituti di ospitalita' E' fatto divieto agli istituti che ricoverano ciechi civili a carico della, pubblica beneficenza di trattenere, in tutto o in parte, la pensione al ricoverato, salvo che questi lo consenta ai fini del miglioramento del trattamento di ospitalita'.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 18

Art. 18. Presentazione e documentazione della istanza Il cittadino che intende chiedere la concessione della pensione deve inoltrare all'Opera nazionale ciechi civili, per il tramite dell'Ufficio regionale competente in relazione alla saia residenza una domanda in carta libera, corredata dai seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermita' nonche' del residuo visivo per ciascun occhio. I ciechi che all'atto della presentazione della istanza non abbiano compiuto il 25° anno di eta' debbono presentare, unitamente all'istanza per l'ottenimento della pensione nella misura prevista dall'art. 9 della legge, la certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico ovvero alla frequenza di un corso di qualificazione professionale, o, in mancanza la certificazione attestante l'esercizio di un'attivita' lavorativa a carattere continuativo ovvero l'impossibilita', a causa di una infermita' diversa della cecita', di frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo od un corso di qualificazione professionale. L'Ufficio regionale, ricevuta l'istanza, la rimette immediatamente, con i certificati di cui al primo comma, alla Commissione medico-oculistica.

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66-art. 19

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