DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1963, n. 1331
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", approvato con il proprio decreto 1 agosto 1959, n. 731, nonche' le successive modificazioni a taluni articoli dello statuto medesimo, approvato col proprio decreto 12 febbraio 1962, n. 571; Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1 ottobre 1962, con il quale e stato nominato il commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto suddetto, con i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, quali previsti dagli articoli 6, 10 e 16 dello statuto sopracitato; Viste le deliberazioni n. 33 del 29 dicembre 1962 e n. 104 del 5 luglio 1963, con le quali il commissario predetto ha predisposto un nuovo testo di statuto dello Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", in esecuzione del mandato conferitogli col citato decreto ministeriale di nomina; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", composto di 25 articoli, nel testo annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.
SEGNI LEONE - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla
Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1963 Atti del
Governo, registro n. 174, foglio n. 150. - VILLA
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani-art. 1
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Art. 1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 838, e' ente di diritto pubblico con personalita' giuridica e gestione autonoma. L'Istituto ha la sua sede legale in Roma e svolge la sua attivita' sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani-art. 2
Art. 2. ((L'Istituto attua la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti iscritti non a titolo provvisorio, nell'elenco professionisti dell'albo professionale tenuto dall'Ordine dei giornalisti, nonche' dei rispettivi familiari a loro carico, nelle forme, alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti)).
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani-art. 3
Art. 3. ((L'Istituto provvede alle seguenti, prestazioni: a) trattamento di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti; b) trattamento in caso di malattia; c) trattamento in caso di tubercolosi; d) trattamento in caso di infortunio; e) trattamento in caso di disoccupazione involontaria; f) trattamento per le lavoratrici madri; g) assegni familiari. L'Istituto, inoltre, nella misura e alle condizioni all'uopo determinate, puo' provvedere: h) al ricovero in case di riposo per gli anziani e gli invalidi; i) alla concessione di prestiti, sussidi e integrazioni delle prestazioni obbligatorie; l) alla concessione di borse o assegni di studio per i figli e per gli orfani dei giornalisti; m) alla costruzione di alloggi e al finanziamento di costruzioni da cedere in locazione con patto di futura vendita o riscatto, nell'ambito delle norme vigenti; n) alla concessione di mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di case di abitazione; o) alla costituzione di particolari gestioni per forme previdenziali e assistenziali, facoltative)).
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani-art. 4
Art. 4. ((Ai fini assistenziali e delle elezioni di cui ai successivi articoli 8 e seguenti, il territorio nazionale e' diviso nelle seguenti 13 circoscrizioni territoriali: circoscrizione prima Lazio, Umbria, Abruzzi e Molise); seconda (Lombardia); terza Piemonte e Valle d'Aosta); quarta (Veneto); quinta (Emilia-Romagna, Marche); sesta (Toscana); settima (Liguria);, ottava (Campania, Calabria); nona (Sicilia); decima (Friuli-Venezia Giulia); undicesima (Puglia, Basilicata); dodicesima (Sardegna); tredicesima (Trentino-Alto Adige) )). Per ciascuna di tali circoscrizioni, l'istituto provvede alla istituzione di un ufficio di corrispondenza, stabilendone la sede e nominandone il fiduciario, in persona di un giornalista iscritto all'istituto. I giornalisti, all'atto dell'iscrizione all'istituto, sono tenuti a trasmettere il certificato anagrafico attestante la loro residenza e, successivamente, debbono certificare le eventuali variazioni della stessa.
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani-art. 5
Art. 5. Sono organi dell'istituto: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato esecutivo; d) il Collegio sindacale.
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani-art. 6
Art. 6. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio del Ministri, su designazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto, che lo sceglie tra i consiglieri di cui alla lettera a) del successivo art. 7. Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione e fino alla nomina del nuovo Consiglio. ((Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo; ne stabilisce l'ordine del giorno, inserendovi le eventuali richieste presentate, per il consiglio, da almeno quattro e, per il comitato, da almeno due consiglieri; c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione; d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto)). In caso di assenza o di impedimento del presidente, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'istituto sono esercitati dal vice presidente. Il presidente, sentito Il Consiglio di amministrazione, puo' delegare la rappresentanza legale, per l'esercizio di particolari attribuzioni inerenti i suo ufficio, al vice presidente o ad un membro del Comitato esecutivo.
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani-art. 7
Art. 7. ((Il consiglio di amministrazione e' composto dai seguenti membri: a) venti rappresentanti dei giornalisti iscritti all'istituto designati mediante elezione, a norma dei successivi articoli 8 e seguenti, nel numero sottoindicato per ciascuna circoscrizione: circoscrizione prima: cinque; seconda: tre; terza: due; quarta: uno; quinta: uno; sesta: uno; settima: uno; ottava: uno; nona: uno; decima: uno; undicesima: uno; dodicesima: uno; tredicesima: uno; b) tre rappresentanti dei giornalisti titolari di pensione intera, designati mediante elezione, a norma del successivo art. 8 e seguenti; c) un giornalista professionista designato dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale piu' rappresentativa della categoria; d) due rappresentanti degli editori di giornali designati dall'organizzazione sindacale, a carattere nazionale, piu' rappresentativa della categoria; e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; g) un rappresentante del personale designato mediante elezione dal personale stesso tra i dipendenti dell'istituto. L'indicazione delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative delle categorie dei giornalisti e degli editori, viene effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le designazioni di cui alle lettere c), d), e) sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale)).
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani-art. 8
Art. 8. ((Ai fini delle elezioni dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente art. 7 e dei sindaci di cui alla lettera d) del successivo art. 19, hanno diritto al voto i giornalisti iscritti nell'elenco professionisti dell'albo professionale tenuto dall'ordine dei giornalisti, i quali al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni: a) risultino accreditati, posteriormente al 1 febbraio 1952, di almeno dodici contributi mensili obbligatori o volontari; b) non siano titolari di pensione intera. Ai fini sopra indicati, possono essere eletti i giornalisti professionisti i quali, al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, non siano titolari di pensione intera e risultino accreditati, posteriormente al 1 febbraio 1952, di almeno sessanta contributi mensili obbligatori o volontari. Ai fini delle elezioni dei consiglieri (di cui alla lettera b) del precedente art. 7, hanno diritto al voto e possono essere eletti i giornalisti che, al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, risultino titolari di pensione diretta intera)).
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani-art. 9
Art. 9. ((Almeno centoventi giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica, il consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede a determinare la data delle lezioni, sia per i consiglieri di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 7, che per i sindaci di cui alla lettera d) del successivo art. 19. Le elezioni devono aver luogo entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione: L'Istituto provvede, quindi, a pubblicare sul proprio notiziario ufficiale gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Detti elenchi, circoscrizionali per i consiglieri di cui alla lettera a) dell'art. 7, e nazionali per i consiglieri di cui alla lettera b) dell'art. 7 e per i sindaci di cui alla lettera d) dell'art. 19, devono essere altresi' affissi, almeno settanta giorni prima della data fissata per le elezioni, e per la durata di quindici giorni, presso gli uffici di corrispondenza dell'istituto. Gli eventuali ricorsi contro la composizione degli elenchi devono pervenire all'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine per l'affissione obbligatoria. Su di essi decide il Comitato esecutivo entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi. Gli uffici di corrispondenza provvedono, quindi, ad inviare ad ogni avente diritto al voto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato elettorale, le schede per le votazioni e le relative buste da usarsi nel caso di voto per corrispondenza. In caso di smarrimento, l'avente diritto puo' richiedere un duplicato delle schede e del certificato elettorale all'ufficio di corrispondenza della circoscrizione di appartenenza, ovvero direttamente all'Istituto. Le elezioni dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente art. 7 avvengono per votazione su elenchi elettorali circoscrizionali. Sono nulli i voti attribuiti a candidati iscritti in elenchi elettorali di circoscrizioni diverse da quelle di appartenenza dei volanti. La residenza degli interessati, ai fini dell'attribuzione alle relative circoscrizioni elettorali, viene desunta dall'iscrizione agli albi regionali e interregionali prevista dalla legge sull'ordinamento della professione di giornalista. Le elezioni dei consiglieri di cui alla lettera b) del precedente art. 7 e dei sindaci di cui alla lettera d) del successivo art. 19, avvengono, invece, con votazione sui rispettivi elenchi unici a carattere nazionale. Per i consiglieri di cui alla lettera b) del precedente art. 7, risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, i primi tre candidati della graduatoria elettorale appartenenti a circoscrizioni diverse; per i sindaci, di cui alla lettera d) del successivo art. 19 risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, rispettivamente sindaci effettivi e sindaci supplenti, i primi quattro candidati della graduatoria elettorale appartenenti a circoscrizioni diverse. In caso di parita' di voti, e' prescelto il candidato che abbia la maggiore anzianita' contributiva presso l'Istituto; in caso di ulteriore parita', il candidato piu' anziano di eta'. Il candidato che risulti contemporaneamente eletto consigliere e sindaco, viene invitato dall'Istituto a comunicare entro un termine di dieci giorni, per quale delle due cariche intenda optare; trascorso inutilmente tale termine, l'opzione si intendera' effettuata per la carica di consigliere. Viene chiamato a ricoprire il posto rimasto vacante, il candidato che, per numero di voti conseguiti, segue immediatamente in graduatoria, salvo inoltre, per il caso dei sindaci, il disposto di cui al terz'ultimo comma del presente articolo)).
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani-art. 10
Art. 10. ((La elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente art. 7, ha luogo nei seggi elettorali costituiti presso gli uffici di corrispondenza dell'Istituto. Per ciascun seggio, l'Istituto provvede alla designazione di un presidente e di due scrutatori, nonche' di un notaio incaricato di presenziare alle operazioni elettorali e di redigerne processo verbale. E' incompatibile con la funzione di presidente o di scrutatore, l'incarico di titolare dell'ufficio di corrispondenza. Il giorno fissato per le elezioni gli aventi diritto al voto si presentano al seggio muniti del certificato elettorale loro inviato dall'Istituto e di un documento personale di riconoscimento. Il certificato elettorale e' acquisito agli atti relativi alle elezioni. Il voto puo' essere espresso anche per corrispondenza, col sistema della doppia busta. A tale scopo, la busta esterna, indirizzata al presidente del seggio presso lo studio del notaio nominato ai sensi del secondo comma del presente articolo, deve contenere il certificato elettorale, sottoscritto a pena di nullita', dal votante, e la busta interna, contenente la scheda, debitamente chiusa e priva di qualsiasi contrassegno o annotazione. Le buste pervenute per corrispondenza sono consegnate dal notaio al presidente del seggio, il quale procede all'apertura delle buste esterne e, controllata la regolarita' del voto, introduce le buste interne nell'urna. Sono nulle le schede pervenute allo studio notarile dopo la chiusura del seggio elettorale. Al termine delle operazioni, il notaio procede alla compilazione di apposito processo verbale, contenente la proclamazione dei risultati delle elezioni, firmato dal presidente del seggio e dai due scrutatori. I verbali vengono trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, entro dieci giorni dalla data delle elezioni, all'Istituto. Per le elezioni dei consiglieri rappresentanti dei pensionati, di cui alla lettera b) del precedente art. 7 e dei sindaci di cui alla lettera d) del successivo art. 19, il voto deve essere espresso unicamente per corrispondenza, col sistema della doppia busta e con le modalita' previste dal presente articolo. A tal fine le schede vanno indirizzate alla sede dell'Istituto, in Roma, presso la quale e' costituito un seggio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori assistiti da un notaio. I componenti dei seggi elettorali, non sono eleggibili alla carica di consigliere e sindaco dell'Istituto. Tutti i processi verbali elettorali vengono, quindi, inoltrati, a cura dell'Istituto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale)).
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani-art. 11
Art. 11. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio del ministri. ((I consiglieri durano in carica quattro anni dalla data della nomina e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio per la sola ordinaria amministrazione. Essi sono rieleggibili)). Il consigliere che risulti assente senza giustificato motivo per piu' di tre adunanze consecutive, puo' essere dichiarato decaduto dalla carica con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di amministrazione. Nel casi di decadenza, di dimissioni, accettate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e di ogni altro caso di vacanza nella carica di consigliere, si provvede alla elezione suppletiva nei modi previsti per la nomina. Allo scadere del termine stabilito, cessano dalle funzioni anche i consiglieri nominati durante il quadriennio, a causa di eventuali vacanze.
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani-art. 12
Art. 12. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto. ((La sua prima adunanza e' presieduta dal consigliere che abbia la maggiore anzianita' contributiva presso l'Istituto e, in caso di parita', che sia piu' anziano di eta'. In tale adunanza, il consiglio designa il presidente ed elegge il vice presidente, nell'ambito dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente articolo 7; elegge, inoltre, i membri elettivi del comitato esecutivo, a norma del successivo art. 15, lettere c), d) ed e))). I regolamenti di cui alla lettera b) sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri. La regola organico del personale e' sottoposto alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare Commissioni, costituite da consiglieri dell'istituto e da esperti, con funzioni consultive e di studio.
Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani-art. 13
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