DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. 1346

Type DPR
Publication 1963-08-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successive; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di: "Organizzazione internazionale". Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: "Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; Storia e critica del cinema "Sociologia Etnologia". Art. 49. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Facolta' di Magistero appartengono gli Istituti di: Lingua e letteratura italiana; Lingua e letteratura latina Lingue e letterature straniere; Studi storici Filosofia Pedagogia e sociologia; Geografia". La direzione degli Istituti e' affidata ad un professore di ruolo titolare di una delle discipline facenti capo all'Istituto con rotazione triennale nel caso esistano piu' professori di ruolo. In mancanza di un professore di ruolo la Facolta' affida, di anno in anno, per incarico, la direzione dell'Istituto ad un professore incaricato di disciplina appartenente all'Istituto". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: "Anatomia topografica; Scienza dell'alimentazione". Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: "Chimica teorica; Industrie chimiche per l'agricoltura; Tecnologie elettrochimiche; Cinetica chimica; Biochimica fisica; Idrologia". Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: Chimica teorica; Chimica fisica delle interfasi; Calcolo numerico e tecnica delle applicazioni meccaniche ed elettroniche; Programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici; Chimica quantistica; Chimica statistica; Spettroscopia molecolare; Spettroscopia e radio frequenze; Tecnologie elettrochimiche". Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di "Chimica farmaceutica applicata".

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1963

Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 4. - VILLA

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