LEGGE 12 luglio 1863, n. 1348
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, con il quale fu costituito il Consorzio delle Cooperative fra Lavoratori Edili "CO.C.L.E.", con sede in Napoli, e ne fu approvato il relativo statuto; Visti i successivi decreti del Presidente della Repubblica 7 di dicembre 1951, n. 1828 e 15 gennaio 1958, numero 412, contenenti rispettivamente alcune modificazioni statutarie e la proroga della durata dell'Ente suddetto al 15 giugno 1962; Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi l'11 giugno 1962, nella quale e' stata deliberata la proroga della durata dell'Ente, al 31 dicembre 1972; Vista l'istanza 7 luglio 1962, con la quale il sodalizio citato chiede l'approvazione della proroga suddetta; Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le Cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: La durata del Consorzio delle Cooperative fra Lavoratori Edili "CO.C.L.E.", con sede in Napoli, e' prorogata al 31 dicembre 1972 ((trentuno dicembre millenovecentosettantadue)), giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, in data 11 giugno 1962.
SEGNI DELLE FAVE - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla
Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1963 Atti del
governo, registro n. 175, foglio n. 11. - VILLA
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