DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1366

Type DPR
Publication 1963-09-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti suindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal n. 196 al n. 205 relativi agli Istituti di Caratteri distributivi degli edifici e di Fisica, Fisica tecnica e Impianti tecnici annessi alla Facolta' di architettura sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 196. - Sono costituiti presso la Facolta' di architettura i seguenti Istituti:

Istituto di Matematica;

Istituto di Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;

Istituto di Composizione architettonica;

Istituto di Scienza delle costruzioni;

Istituto di Caratteri distributivi degli edifici;

Istituto di Fisica;

Istituto di Urbanistica.

Tali Istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Essi utilizzano i locali, il personale e le dotazioni assegnati alle Cattedre che li costituiscono.

Art. 197. - La Facolta' determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno e per l'anno accademico successivo quali siano gli insegnamenti ufficiali che si svolgono presso i singoli Istituti.

Art. 198. - Ogni Istituto e' retto da un direttore che e' responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'Istituto stesso. Norme particolari al riguardo potranno essere stabilite dalla Facolta' nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunita'.

Art. 199. - Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un Istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo, questi e' di diritto il direttore dell'Istituto.

Nel caso che vi siano piu' professori di ruolo, la Facolta', sentito il parere dei medesimi, designera', scegliendo fra di essi, il direttore dell'istituto che verra' nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.

Se un Istituto manca di professore di ruolo, la direzione verra' affidata, di regola, ad un professore di ruolo di materia affine, designato dalla Facolta' e nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.

Art. 200. - Possono essere addetti ad un Istituto, assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterno e salariati appartenenti ai ruoli universitari.

Art. 201. - E' facolta' del direttore di un Istituto di rilasciare a chi frequenta l'istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.

Art. 202. - Ogni Istituto potra' eventualmente disporre, secondo modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita' nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da Enti pubblici o privati italiani e stranieri.

Art. 220. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

13) Semeiotica chirurgica;

14) Semeiotica medica;

15) Ematologia comparata;

16) Patologia aviare.

Dopo l'art. 223, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla costituzione e la regolamentazione degli Istituti annessi alla Facolta' di medicina veterinaria con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 224. - Sono costituiti presso la Facolta' di Medicina veterinaria, i seguenti Istituti:

Istituto di Anatomia normale veterinaria con istologia ed embriologia;

Istituto di Patologia generale ed Anatomia patologica;

Istituto di Patologia speciale e Clinica medica;

Istituto di Patologia speciale e Clinica chirurgica;

Istituto di Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Istituto di Zootecnica generale.

Tali Istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.

Art. 225. - La Facolta' determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno e per l'anno accademico successivo quali siano gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli Istituti.

Art. 226. - Ogni Istituto e' retto da un direttore che e' responsabile della amministrazione e del funzionamento dell'Istituto stesso.

Norme particolari al riguardo potranno essere stabilite dalla Facolta' nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunita'.

Art. 227. - Qualora tra gli insegnamenti assegnati ad un Istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo, questi e' di diritto il direttore dell'Istituto.

Nel caso che vi siano piu' professori di ruolo, la Facolta' sentito il parere dei medesimi, designera', scegliendo fra essi, il direttore dell'Istituto, che verra' nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.

Se un Istituto manca di professore di ruolo, la direzione verra' affidata di regola ad un professore di ruolo di materia affine, designato dalla Facolta' e nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.

Art. 228. - Possono essere addetti ad un Istituto assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterni appartenenti ai ruoli universitari.

Art. 229. - E' facolta' del direttore di un Istituto di rilasciare a chi frequenta l'istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.

Art. 230. - Ogni Istituto potra' eventualmente disporre, secondo modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita' nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca di borse di studio provenienti da Enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Dopo l'art. 396, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del "Corso di specializzazione in Teorie e tecniche per l'impiego dei calcolatori elettronici" con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di specializzazione in Teorie e tecniche per l'impiego dei calcolatori elettronici

Art. 397. - Presso la Facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Napoli e' istituito un corso in "Teorie e tecniche per l'impiego dei calcolatori elettronici". La durata del corso e' di sei mesi. Esso si svolge presso il Centro di calcolo elettronico della Facolta' medesima.

Art. 398. - Il direttore del corso ed i docenti sono designati all'inizio dell'anno accademico dal Consiglio della Facolta' di Ingegneria su proposta del preside della Facolta'.

Art. 399. - Al corso sono ammessi i laureati in Ingegneria, Matematica, Fisica, Chimica, Discipline nautiche, Economia e commercio.

Del numero massimo delle iscrizioni e dell'accettazione delle domande giudica anno per anno il Consiglio di Facolta' su proposta del direttore del corso.

Art. 400. - Il corso comprende i seguenti insegnamenti:

1) Logica dei calcolatori elettronici;

2) Componenti per calcolatori elettronici;

3) Ricerca operativa e programmazione lineare;

4) Elementi di Statistica; Metodi Montecarlo; Teoria delle code;

5) Calcolo numerico ed elaborazione di dati;

6) Metodi di programmazione per calcolatori numerici;

7) Calcolatori analogici e programmazione.

Durante il corso i partecipanti saranno tenuti a compiere esercitazioni pratiche sui calcolatori in dotazione del Centro di calcolo della Facolta' di Ingegneria.

Art. 401. - Il corso si conclude con esami consistenti in una prova scritta ed un colloquio di cultura generale sugli argomenti trattati.

Della Commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso.

Art. 402. - A coloro che hanno frequentato il corso e superati gli esami, sara' rilasciato un attestato.

Art. 403. - Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le tasse di iscrizione, le sopratasse ed i contributi che vengono fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta del Consiglio di Facolta'.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addi' 2 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1963 Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 29. - VILLA

Art. 1

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