DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. 1377

Type DPR
Publication 1963-08-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1935, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1392; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di: 14) Organizzazione aziendale; 15) Storia delle dottrine economiche; 16) Storia dell'agricoltura; Art. 43. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 13) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli; 14) Viticoltura (semestrale); 15) Tecnica della meccanizzazione agricola; 16) Microbiologia del terreno; 17) Fisiopatologia vegetale; 18) Metodologia statistica in agricoltura (semestrale). Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: 20) Ecologia; 21) Fitogeografia; 22) Geochimica; 23) Geografia fisica; 24) Geologia applicata; 25) Merceologia; 26) Oceanografia e talassobiologia; 27) Pedologia; 28) Petrografia; 29) Zoogeografia; 30) Esperienze didattiche. L'insegnamento complementare di "Entomologia agraria" e' soppresso e sostituito con quello di "Entomologia". L'ultimo comma e' soppresso. Art. 61. - E' abrogato e sostituito dal seguente: Dopo il primo biennio lo studente dovra' frequentare per due anni, come interno, di norma, uno degli istituti della Facolta' nel quale attendera' alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio, lo studente e' tenuto a partecipare all'attivita' dell'Istituto. Non potra' essere ammesso all'internato di laurea lo studente che non abbia ancora superato gli esami di Istituzioni di matematiche", di "Chimica generale ed inorganica", di "Fisica". Art. 62. - E' abrogato e sostituito dal seguente: Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro complementari da lui scelti fra quelli impartiti. Art. 63. - E' abrogato e sostituito dal seguente: Per l'iscrizione di coloro che gia' siano forniti di una laurea il Consiglio di Facolta', decidera' caso per caso sull'anno di iscrizione. Il Consiglio di Facolta' decidera' altresi' sugli esami e sulle frequenze che possono essere convalidati. Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Zoogeografia; Biofisica; Citologia sperimentale; Ecologia; Embriologia sperimentale; Virologia; Farmacologia Fitogeografia; Geologia; Micologia; Paleontologia; Paleontologia umana: Psicologia sperimentale L'insegnamento complementare di "Entomologia agraria" e' soppresso e sostituito con quello di "Entomologia". L'ultimo comma e' soppresso. Art. 65. - E' abrogato e sostituito dal seguente: Dopo il primo biennio lo studente dovra' frequentare per due anni, come internato, di norma, uno degli Istituti della Facolta' nel quale attendera' alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente e' tenuto a partecipare all'attivita' dell'Istituto. Non potra' essere ammesso all'internato di laurea lo studente che non abbia ancora superato gli esami di "Istituzioni di matematiche", di "Chimica generale ed inorganica a, di "Fisica", di "Botanica I", e di "Zoologia generale". Art. 66. - E' abrogato e sostituito dal seguente: Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro complementari da lui scelti fra quelli impartiti. Art. 67. - E' abrogato e sostituito dal seguente: Per l'iscrizione di coloro che gia' siano forniti di una laurea il Consiglio di Facolta' decidera' caso per caso sull'anno di iscrizione. Il Consiglio di Facolta' decidera' sugli esami e sulle frequenze che possono essere convalidati. L'art. 94, relativo al nuovo ordinamento della Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di perfezionamento in Ostetricia e ginecologia Art. 94. - La Scuola ha la durata di quattro anni. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: Embriologia ed anatomia dell'apparato genitale femminile: Fisiologia dell'apparato genitale femminile; Endocrinologia femminile; Fisiopatologia della gravidanza; Anatomia e istologia patologica dell'apparato genitale femminile. 2° anno Genetica; Puericoltura prenatale; Puericoltura post-natale; Fisiopatologia ginecologica; Ginecologia psicosomatica. 3° anno: Clinica ostetrica e ginecologica; Urologia ginecologica; Venereologia; Analgesia e anestesia in ostetricia e ginecologia; Semeiotica ostetrica e ginecologica. 4° anno Clinica ostetrica e ginecologica; Medicina legale (ginecologia forense) Radiologia e radioterapia in ostetricia e ginecologia; Operazioni ostetriche e ginecologiche; Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza. Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno avere superato l'esame del gruppo di materie dell'anno precedente.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1963

Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 26. - VILLA

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