LEGGE 15 agosto 1863, n. 1409
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
TITOLO I Attribuzioni e organi dell'Amministrazione degli archivi di Stato CAPO I ATTRIBUZIONI
Art. 1
E' compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato: a) conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i documenti degli organi ((...)), giudiziari ed amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle necessita' ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprieta' o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo; b) esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati. L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresi' facolta' di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.
CAPO II DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO ARCHIVI DI STATO E SOVRINTENDENZE ARCHIVISTICHE
Art. 2
Direzione generale degli archivi di Stato
Per l'attuazione dei compiti stabiliti, dal precedente articolo 6 istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione generale degli archivi di Stato.
Art. 3
Organi preposti alla conservazione
Gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 sono: a) l'archivio centrale dello Stato, con sede in Roma; b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non piu' di quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualita' e quantita', possono essere istituite sezioni di archivio di Stato, con decreto del Ministro, per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.
Art. 4
Organi preposti alla vigilanza
Gli organi che provvedono alla vigilanza sugli archivi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 sono le sovrintendenze archivistiche, le sedi e circoscrizioni delle quali sono stabilite nella tabella A annessa al presente decreto.
CAPO III CONSIGLIO SUPERIORE DEGLI ARCHIVI
Art. 5
Composizione
E' istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore degli archivi. Il Consiglio e' composto da: a) il Ministro per l'interno, presidente. Il Ministro puo' delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti di cui al comma quarto; b) quattro componenti scelti tra persone particolarmente competenti in discipline archivistiche, storiche o amministrative; c) un componente designato dall'Accademia dei lincei, uno designato dalla Giunta centrale degli studi storici, e quattro professori di ruolo di discipline storiche o di discipline ausiliarie della storia nella scuola speciale per archivisti e bibliotecari presso le Universita' degli studi o nelle Facolta' di lettere e filosofia, o di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di economia e commercio, o di Magistero delle Universita' degli studi, designati dal Ministero della pubblica istruzione; d) quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore, designati mediante elezioni dagli impiegati della medesima carriera. Il direttore generale degli archivi di Stato e il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato fanno parte di diritto del Consiglio. Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza di voti, due vice presidenti. Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, rappresentanti delle Amministrazioni statali, quando vengano trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse. I componenti non di diritto del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Se durante il triennio si verificano vacanze nei posti riservati ai componenti elettivi, vengono nominati, per la restante durata di esso, coloro che seguivano immediatamente, per numero di voti, nella graduatoria dei candidati. Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta urna qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe. ((9))
Art. 6
Competenze
E' compito del Consiglio superiore degli archivi dare parere su tutte le questioni di carattere generale attinenti allo organizzazione e al funzionamento degli archivi di Stato, delle Sovrintendenze archivistiche, degli archivi delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici. In particolare, sono sottoposti all'esame del Consiglio per il parere: a) i progetti di legge e di regolamenti attinenti agli oggetti indicati nel comma precedente; b) i programmi delle scuole di cui al capo IV, nonche' dei corsi di formazione e di perfezionamento per il personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato; c) i] metodo e i criteri generali dell'ordinamento degli archivi e dei lavori archivistici in genere; d) la disciplina dell'esercizio della vigilanza attribuita allo Stato sugli archivi privati di notevole interesse storico; e) la nomina del sovrintendente all'archivio centrale dello Stato.
Art. 7
Riunioni
Il Consiglio superiore degli archivi si riunisce in sessione ordinaria tre volte l'anno all'inizio di ciascun quadrimestre, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno la meta' dei consiglieri. In una delle sessioni ordinarie vengono sottoposti all'esame del Consiglio la relazione annuale sull'attivita' dell'Amministrazione degli archivi di Stato, i programmi per l'ulteriore svolgimento di essa e la situazione del personale.
Art. 8
Giunta del Consiglio
In seno al Consiglio e' costituita una Giunta composta da: a) il Ministro, presidente. Il Ministro puo' delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due vice presidenti; b) i due vice presidenti; c) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5; d) tre consiglieri, uno per ciascuna delle categorie indicate nelle lettere b), c), d) del secondo comma del ricordato art. 5, designati dal Consiglio. Le funzioni di segretario della Giunta sono disimpegnate dal segretario del Consiglio. ((9))
Art. 9
Competenze della Giunta
E' compito della Giunta: ((a) esercitare, per il personale appartenente alla Amministrazione degli archivi di Stato, le attribuzioni che il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferisce al consiglio di amministrazione per il personale. Nell'esercizio di tali attribuzioni la giunta e' interrata da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalita' previste dall'art. 146 del citato testo unico, modificato dagli articoli 7 delle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775)); ((2a)) b) dar parere in tutti i casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. In particolare, sono sottoposti all'esame della Giunta per il parere: 1) le proposte di scarto di documenti ai sensi dell'art. 26; 2) le autorizzazioni alla comunicazione al privati di documenti non compresi tra quelli dichiarati dalla legge consultabili senza limitazioni; 3) le proposte di acquisto di documenti di particolare importanza; 4) i trasferimenti a carattere permanente da uno ad altro archivio di Stato; 5) le richieste di prestito di documenti per l'estero. La Giunta puo' inoltre provvedere su questioni di competenza del Consiglio, allorche' l'urgenza sia tale da non consentire l'immediata convocazione di questo. In tali casi le deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva.
Art. 10
Riunioni della Giunta
La Giunta del Consiglio superiore degli archivi si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno all'inizio di ciascun trimestre e in via straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 9, valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.
Art. 11
Comitato per le pubblicazioni
In seno al Consiglio e' costituito un Comitato per le pubblicazioni composto da: a) i due vice presidenti, il piu' anziano dei quali presiede; b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5; c) tre consiglieri designati dal Consiglio. Del Comitato fa altresi' parte il capo dell'ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario. E' compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni che sono edite a cura dell'Amministrazione degli archivi di Stato. Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute del Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, anche estranee al Consiglio. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi. ((9))
Art. 12
Commissione per la fotoriproduzione dei documenti
In seno al Consiglio e' costituita una Commissione per la fotoriproduzione dei documenti composta da: a) i due vice presidenti, il piu' anziano dei quali presiede; b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5; c) tre consiglieri designati dal Consiglio. Della Commissione fa altresi' parte il direttore della divisione della fotoriproduzione, legatoria e restauro della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario. Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni della Commissione, con voto consultivo, rappresentanti di altre Amministrazioni quando sono trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse. E' compito della Commissione: a) fissare i criteri generali per la fotoriproduzione dei documenti degli Archivi dello Stato e degli enti pubblici; b) dar parere sui progetti di legge e di regolamenti attinenti alla fotoriproduzione dei documenti di archivio; c) dar parere su tutte le questioni che le siano sottoposte dal Ministro per l'interno; d) determinare, sulla base del relativi costi, le tariffe delle fotoriproduzioni e delle copie ottenute mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi. Le tariffe sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze. La Commissione per la fotoriproduzione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. ((9))
Art. 13
Validita' delle adunanze e delle deliberazioni
Per la validita' delle adunanze del Consiglio, della Giunta, del Comitato per le pubblicazioni e della Commissione per la fotoriproduzione dei documenti e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parita', prevale il voto del presidente. Le deliberazioni e i pareri concernenti persone sono adottati a scrutinio segreto. Per la validita' delle deliberazioni della Giunta quando esercita le attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 9 e' necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti.
CAPO IV SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
Art. 14
Scuole presso gli archivi di Stato e corsi per il personale
Presso gli archivi di Stato indicati nella tabella il annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica. Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. ((Per lo svolgimento dei corsi previsti)) dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi, con l'osservanza delle norme contenenti negli gli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 137, n. 3.
CAPO V SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE, LEGATORIA E RESTAURO
Art. 15
Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro
E' istituito, con sede in Roma, il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato. E' compito del Centro: a) studiare e sperimentare le attrezzature ed i procedimenti da usare nel servizio di fotoriproduzione legatoria e restauro; b) curare l'addestramento del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato addetto al servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro mediante corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento di specializzazione e di qualificazione tecnica. Ai corsi possono essere ammessi anche impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, a spese delle Amministrazioni stesse; c) esercitare la vigilanza sulle attrezzature e sui procedimenti tecnici delle sezioni di cui all'art. 16; d) gestire gli impianti mobili per la fotoriproduzione e la disinfestazione. La direzione del Centro e' affidata ad un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
Art. 16
Sezioni di fotoriproduzione
Presso gli archivi di Stato, che sono elencati nel regolamento di esecuzione del presente decreto in numero non superiore a quaranta, sono istituite sezioni di fotoriproduzione. Il regolamento indica anche, fra i quaranta predetti, dieci archivi in cui alla sezione di fotoriproduzione e' annesso un laboratorio di legatoria, e altri dieci in cui e' annesso un laboratorio di legatoria e restauro.
Art. 17
Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno notizia della fotoriproduzione dei propri archivi rispettivamente al sovrintendente all'archivio centrale dello Stato, ai direttori degli archivi di Stato e ai sovrintendenti archivistici competenti, che provvedono ad informare il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato. Presso l'archivio centrale dello Stato e' istituito lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.
TITOLO II Documenti dello Stato e degli enti pubblici
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))
Art. 19
Tutela dei documenti dello Stato
Spetta ai sovrintendenti archivisti la tutela dei documenti appartenenti allo Stato che si trovino fuori gli archivi dello Stato. La tutela e' esercitata nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 823 del Codice civile.
Art. 20
Tutela dei documenti degli enti pubblici
I sovrintendenti archivisti, qualora accertino che documenti di proprieta' degli enti pubblici si trovino in possesso altrui ne informano immediatamente l'ente proprietario perche' provvede alla tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore l'obbligo di restituire i documenti all'ente.
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ((11))
Art. 21-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42))
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ((11))
TITOLO III Conservazione degli archivi e dei documenti
Art. 23
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))
Art. 24
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))
Art. 25
((IL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 37 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 26
Scarto di documenti conservati negli archivi di Stato
Il Ministro per l'interno puo' consentire, su conforme parere della Giunta dei Consiglio superiore degli archivi, lo scarto di documenti conservati negli archivi di Stato.
Art. 27
((IL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 37 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 28
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))
Art. 29
Richieste per ragioni non di studio
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