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REGIO DECRETO 22 agosto 1863, n. 1423

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.