La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1
È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.