REGIO DECRETO 26 luglio 1863, n. 1425
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1963 SEGNI LEONE - COLOMBO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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