La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Presso la Corte di appello di Palermo è istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Palermo, e presso i Tribunali di Milano e di Napoli è istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise con sede di normale convocazione rispettivamente in Milano e Napoli. La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi a dette sedi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro. In conseguenza, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, è modificata - per la parte relativa ai distretti di Milano, Napoli e Palermo - come dalla tabella annessa alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1963 SEGNI LEONE - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO