DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1963, n. 1435

Type DPR
Publication 1963-08-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 16 maggio 1963, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Torino.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Scienza dei metalli" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Torino, nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SEGNI GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1963

Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 81. - VILLA

Convenzione istituzione un posto di professore facolta' scienze matematiche Torino-art. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Repertorio n. 338 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Scienza dei metalli" presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantatre, addi' sedici del mese di maggio in una sala dell'Universita' degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi, 8, innanzi a me, dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione, funzionario delegato ai rogiti, con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, con rinuncia di comune accordo tra le parti e con il mio consenso all'assistenza del testimoni, sono personalmente comparsi i signori: 1) Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902, ed ivi residente, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 8 maggio 1963; 2) Anselmetti Ing. Giancarlo, nato a Torino il 23 maggio 1904, ed ivi residente, quale sindaco della Citta' di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale in data 28 marzo 1963 (approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 18 aprile 1963); 3) Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906, ed Ivi residente, quale presidente della Giunta provinciale di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 26 marzo 1963 (approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 11 aprile 1963); I detti comparenti, della cui identita' e capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, dichiarano di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate, che, per loro espressa volonta' e con il mio consenso, non vengono lette e vengono allegate in copia autentica al presente atto, rispettivamente sotto le lettere: A), B), C). Premesso a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118 e successive modificazioni, comprende la scienza dei metati fra gli insegnamenti previsti per i corsi di laurea in chimica e chimica industriale e che l'insegnamento predetto e' svolto attualmente per incarico: b) che in considerazione della grande importanza che la scienza dei metalli, come disciplina nuova ed autonoma, e' venuta assumendo nell'attuale momento, riuscendo di grande utilita per l'indirizzo dei corsi di laurea in chimica, la Amministrazione provinciale ed il comune di Torino hanno deliberato di promuovere, mediante versamento in quote uguali, il finanziamento di un posto di professore di ruolo, riservato al suddetto insegnamento. c) che il Consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con deliberazione in data 10 maggio 1963, il Consiglio di amministrazione dell'Universita' con deliberazione dell'8 maggio 1963, il Senato accademico con deliberazione del 6 aprile 1963, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della Scienza dei metalli: tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. La Provincia e la citta' di Torino, affinche' presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Torino venga attuato con cattedra di ruolo l'insegnamento di Scienza dei metalli", si impegnano a versare, in) parti uguali, all'Universita' medesima i seguenti contributi sia destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 760.000 (settecentosessantamila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per il rimborso dell'onere, a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione un posto di professore facolta' scienze matematiche Torino-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Torino in unica soluzione, all'atto della nomina o del trasferimento del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione un posto di professore facolta' scienze matematiche Torino-art. 3

Art. 3. Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente articolo 1, la Provincia e la citta' di Torino si obbligano ad elevare, assumendone il carico in parti uguali, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente e, in proporzione ed in uguale misura per ciascuno degli Enti, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiore onere allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, gli Enti predetti si impegnano altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, e sempre in ugual misura per ciascuno di essi, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione un posto di professore facolta' scienze matematiche Torino-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di scienza dei metalli. L'Universita' di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita' la somma prevista dal precedente art. 1, lettera b), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Convenzione istituzione un posto di professore facolta' scienze matematiche Torino-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha in durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di scienza dei metalli e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione un posto di professore facolta' scienze matematiche Torino-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle suddette condizioni, il posto di professore di ruolo di scienza dei metalli si intendera' senza altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione un posto di professore facolta' scienze matematiche Torino-art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione

Convenzione istituzione un posto di professore facolta' scienze matematiche Torino-art. 8

Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo della Universita' di Torino, sara' registrato in esenzione della relativa tassa, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, numero 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). E' richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, e l'ho letto ai comparenti, i quali su mio interpello, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed, in conferma con me lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine dei fogli non contenenti le firme finali. Occupa di 2 fogli, pagine intere 7 piu' righe 6 della 8ª pagina, firme comprese. F.to: Mario ALLARA F.to: Giovanni Carlo ANSELMETTI F.to: Giuseppe GROSSO F.to: Adolfo LOLLI, ufficiale rogante Registrato a Torino, addi' 17 maggio 1963, n. 2736, vol. 31. Atti pubblici amministrativi. Esatte L. gratis - Il direttore capo (Mollura): firma illeggibile.

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