REGIO DECRETO 25 agosto 1863, n. 1444
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a regime vincolistico, non possono essere aumentati, anche quando il contratto è rinnovato con altro conduttore. Nei contratti già stipulati prima della entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione che abbiano superato i limiti appresso indicati, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di richiesta del conduttore, come segue: 1) all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1 gennaio 1960 maggiorato del 15 per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data; 2) al canone iniziale aumentato del 14 per cento, per gli immobili locati per la prima volta nel 1960; 3) al canone iniziale aumentato del 32 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1961; 4) al canone iniziale aumentato del 6 per cento per gli immobili locati per la prima volta nel 1962. Nel caso di immobili già sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato in regime libero. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì ad contratti di sublocazione.
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