DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1455
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia;
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre. 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato conte appresso:
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di:
13) Microchimica;
L'art. 96 relativo alla Scuola di specializzazione in pediatria e' abrogato e sostituito dal seguente.
Art. 91. - Il corso ha la durata di anni tre. Gli insegnamenti sono i seguenti:
Primo anno:
Genetica;
Anatomia e Fisiologia;
Psicologia;
Semeiotica;
Patologia;
Clinica e terapia.
Secondo anno:
Alimentazione;
Chirurgia;
Oculistica;
Otorinolaringoiatria;
Semeiotica;
Patologia;
Clinica e terapia.
Terzo anno:
Dermatologia;
Neuropsichiatria;
Chirurgia;
Ortopedia;
Pediatria sociale;
Patologia;
Clinica e terapia.
Le lezioni sono integrate da conferenze, dimostrazioni collettive ed individuali, che comportano l'internato in clinica pediatrica per almeno sei mesi all'anno.
Il numero massimo di allievi da iscrivere a ciascun anno e' di quindici.
Dopo l'art. 157 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in psicologia del lavoro ed in igiene e medicina scolastica con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in psicologia del lavoro
Art. 158. - E' istituita presso l'Istituto di medicina del lavoro dell'Universita' di Pavia la Scuola di specializzazione in psicologia del lavoro.
La Scuola dispone delle attrezzature dell'Istituto di medicina del lavoro e del centro di psicologia applicata al lavoro e alla Scuola annesso al primo.
Direttore della Scuola e' il titolare di Medicina del lavoro.
Art. 159. - Il corso ha la durata di due anni. Oltre alle lezioni relative alle materie indicate nel programma verranno tenute esercitazioni teorico-pratiche.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria, come pure un periodo di internato.
Art. 160. - Alla Scuola, non sono ammessi piu' di 20 allievi.
Qualora, le domande di iscrizione fossero in numero superiore la Direzione della scuola si riserva, di provvedere ad una scelta in base ai titoli di studio ed eventualmente a mezzo di esame scritto.
L'ammissione e' condizionata all'esito positivo di un esame attitudinale e alla conoscenza di una lingua straniera preferibilmente l'inglese.
Art. 161. - Alla fine del primo anno gli specializzandi i quali abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento annuali. Alla fine del secondo anno gli specializzandi dovranno sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento annuali del secondo anno. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di Psicotecnica e Psicologia del lavoro previamente approvato dalla Direzione della scuola, di perfezionamento.
La dissertazione deve essere presentata per l'approvazione almeno un mese prima delle prove di esame.
Art. 162 - La Commissione per gli esami di profitto e per gli esami di diploma saranno, nominate in conformita' alle norme generali vigenti.
Art. 163. - Le materie di insegnamento sono:
Primo anno:
Fisiologia del sistema nervoso e psicofisiologia;
Psicologia generale (biennale);
Statistica e metodi psicometrici;
Psicopatologia e igiene mentale;
Diritto del lavoro;
Tecnologia industriale;
Orientamento professionale (con esercitazioni sull'uso dei tests).
Secondo anno:
Psicologia generale (con esercitazioni);
Psichiatria e psicologia clinica;
Psicologia evolutiva;
Igiene industriale;
Tossicologia industriale;
Psicologia del lavoro;
Medicina e psicologia sociale.
Art. 164. - La Scuola rilascia il diploma di specialista in Psicologia del lavoro ai candidati che abbiano superato l'esame delle materie del primo e del secondo anno e che abbiano svolto la prescritta dissertazione.
Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica
Art. 165. - E' istituita presso l'Istituto d'igiene, la Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica. La Scuola, e' posta sotto la direzione del titolare della Cattedra di igiene e dispone dei laboratori e delle attrezzature dell'Istituto d'igiene.
Art. 166. - Durante il corso, che ha la durata di due anni, oltre alle lezioni relative alle materie contemplate nel programma, si svolgeranno esercitazioni nei laboratori dell'Istituto e verranno eseguite visite alle organizzazioni sanitarie scolastiche.
Art. 167. - Alla Scuola non sono ammessi piu' di 40 medici. La eventuale selezione dei richiedenti l'iscrizione e' fatta dalla Direzione della scuola in base ai titoli di studio ed eventualmente a prova di esame.
Art. 168. - Sono obbligatori: la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni, le visite alle organizzazioni sanitarie scolastiche, nonche' un internato di almeno un trimestre, nell'Istituto d'igiene.
Art. 169. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
Primo anno:
1) Demografia e statistica sanitaria;
2) Igiene dell'alimentazione;
3) Igiene scolastica;
4) Legislazione scolastica;
5) Fisiopatologia della crescenza;
6) Patologia e clinica delle malattie dell'eta' scolare (biennale);
7) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolare (biennale).
Secondo anno:
1) Pedagogia e ortofrenia;
2) Psicologia;
3) Auxologia ed educazione fisica
4) Educazione sanitaria e propaganda igienica;
5) Patologia e clinica delle malattie dell'eta' scolare;
6) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolare.
Art. 170. - Alla fine di ogni anno, gli iscritti debbono sostenere un esame di profitto. Al termine del corso essi sosterranno l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento relativo ad una delle materie d'insegnamento.
Art. 171. - Le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate e composte secondo quanto previsto dagli articoli 76-77 dello statuto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 settembre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1963 Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 93. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia; approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre. 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato conte appresso: Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di: 13) Microchimica; L'art. 96 relativo alla Scuola di specializzazione in pediatria e' abrogato e sostituito dal seguente. Art. 91. - Il corso ha la durata di anni tre. Gli insegnamenti sono i seguenti: Primo anno: Genetica; Anatomia e Fisiologia; Psicologia; Semeiotica; Patologia; Clinica e terapia. Secondo anno: Alimentazione; Chirurgia; Oculistica; Otorinolaringoiatria; Semeiotica; Patologia; Clinica e terapia. Terzo anno: Dermatologia; Neuropsichiatria; Chirurgia; Ortopedia; Pediatria sociale; Patologia; Clinica e terapia. Le lezioni sono integrate da conferenze, dimostrazioni collettive ed individuali, che comportano l'internato in clinica pediatrica per almeno sei mesi all'anno. Il numero massimo di allievi da iscrivere a ciascun anno e' di quindici. Dopo l'art. 157 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in psicologia del lavoro ed in igiene e medicina scolastica con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in psicologia del lavoro Art. 158. - E' istituita presso l'Istituto di medicina del lavoro dell'Universita' di Pavia la Scuola di specializzazione in psicologia del lavoro. La Scuola dispone delle attrezzature dell'Istituto di medicina del lavoro e del centro di psicologia applicata al lavoro e alla Scuola annesso al primo. Direttore della Scuola e' il titolare di Medicina del lavoro. Art. 159. - Il corso ha la durata di due anni. Oltre alle lezioni relative alle materie indicate nel programma verranno tenute esercitazioni teorico-pratiche. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria, come pure un periodo di internato. Art. 160. - Alla Scuola, non sono ammessi piu' di 20 allievi. Qualora, le domande di iscrizione fossero in numero superiore la Direzione della scuola si riserva, di provvedere ad una scelta in base ai titoli di studio ed eventualmente a mezzo di esame scritto. L'ammissione e' condizionata all'esito positivo di un esame attitudinale e alla conoscenza di una lingua straniera preferibilmente l'inglese. Art. 161. - Alla fine del primo anno gli specializzandi i quali abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento annuali. Alla fine del secondo anno gli specializzandi dovranno sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento annuali del secondo anno. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di Psicotecnica e Psicologia del lavoro previamente approvato dalla Direzione della scuola, di perfezionamento. La dissertazione deve essere presentata per l'approvazione almeno un mese prima delle prove di esame. Art. 162 - La Commissione per gli esami di profitto e per gli esami di diploma saranno, nominate in conformita' alle norme generali vigenti. Art. 163. - Le materie di insegnamento sono: Primo anno: Fisiologia del sistema nervoso e psicofisiologia; Psicologia generale (biennale); Statistica e metodi psicometrici; Psicopatologia e igiene mentale; Diritto del lavoro; Tecnologia industriale; Orientamento professionale (con esercitazioni sull'uso dei tests). Secondo anno: Psicologia generale (con esercitazioni); Psichiatria e psicologia clinica; Psicologia evolutiva; Igiene industriale; Tossicologia industriale; Psicologia del lavoro; Medicina e psicologia sociale. Art. 164. - La Scuola rilascia il diploma di specialista in Psicologia del lavoro ai candidati che abbiano superato l'esame delle materie del primo e del secondo anno e che abbiano svolto la prescritta dissertazione. Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica Art. 165. - E' istituita presso l'Istituto d'igiene, la Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica. La Scuola, e' posta sotto la direzione del titolare della Cattedra di igiene e dispone dei laboratori e delle attrezzature dell'Istituto d'igiene. Art. 166. - Durante il corso, che ha la durata di due anni, oltre alle lezioni relative alle materie contemplate nel programma, si svolgeranno esercitazioni nei laboratori dell'Istituto e verranno eseguite visite alle organizzazioni sanitarie scolastiche. Art. 167. - Alla Scuola non sono ammessi piu' di 40 medici. La eventuale selezione dei richiedenti l'iscrizione e' fatta dalla Direzione della scuola in base ai titoli di studio ed eventualmente a prova di esame. Art. 168. - Sono obbligatori: la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni, le visite alle organizzazioni sanitarie scolastiche, nonche' un internato di almeno un trimestre, nell'Istituto d'igiene. Art. 169. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: Primo anno: 1) Demografia e statistica sanitaria; 2) Igiene dell'alimentazione; 3) Igiene scolastica; 4) Legislazione scolastica; 5) Fisiopatologia della crescenza; 6) Patologia e clinica delle malattie dell'eta' scolare (biennale); 7) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolare (biennale). Secondo anno: 1) Pedagogia e ortofrenia; 2) Psicologia; 3) Auxologia ed educazione fisica 4) Educazione sanitaria e propaganda igienica; 5) Patologia e clinica delle malattie dell'eta' scolare; 6) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolare. Art. 170. - Alla fine di ogni anno, gli iscritti debbono sostenere un esame di profitto. Al termine del corso essi sosterranno l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento relativo ad una delle materie d'insegnamento. Art. 171. - Le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate e composte secondo quanto previsto dagli articoli 76-77 dello statuto.
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 93. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.