La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sotto indicati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura seguente: a) pelli da pellicceria fini: voci doganali: 43.01-A; 43.02-A-I-a; 43.03-A-I; 43.03-C-I: 12 per cento; b) vini spumanti in bottiglia: 12 per cento; c) pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate: 12 per cento; d) liquori ed aperitivi a base alcoolica: 10 per cento; e) antichità di ogni genere; curiosità; libri antichi; oggetti di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti od autori non viventi: 10 per cento; f) carte da giuoco, servizi, articoli ed accessori per giuoco: 10 per cento. Le stesse aliquote se applicano per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.