LEGGE 4 novembre 1963, n. 1460

Type Legge
Publication 1963-11-04
Ultimo aggiornamento 2008-12-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per assicurare l'attuazione di un programma, straordinario di costruzioni nel settore dell'edilizia, economica e popolare il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi entro i seguenti limiti d'impegno annui, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni: lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64; lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65; lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-66.

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