REGIO DECRETO 5 settembre 1863, n. 1460
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per assicurare l'attuazione di un programma, straordinario di costruzioni nel settore dell'edilizia, economica e popolare il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi entro i seguenti limiti d'impegno annui, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni: lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64; lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65; lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-66.
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