DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1963, n. 1471

Type DPR
Publication 1963-10-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Sentito il Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici; Decreta:

TITOLO I Liquidazione del patrimonio della Gestione INA-Casa

Art. 1

I benefici spettanti agli annuali assegnatari degli alloggi costruiti dalla soppresse Gestioni INA-Casa in base alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 11 febbraio 1963, n. 60, sono determinati come segue: 1) Per gli assegnatari a riscatto con patto di futura vendita: a) possibilita' di ottenere l'assegnazione in proprieta' immediata, con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia del pagamento del residuo debito; b) possibilita' di ottenere la proprieta' immediata dello alloggio attraverso il riscatto anticipato, in unica soluzione, del debito residuo, con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualita'. 2) Per gli assegnatari in locazione: a) possibilita' di ottenere l'assegnazione a riscatto con patto di futura vendita anche per singoli alloggi compresi in un edificio; b) possibilita' di ottenere l'assegnazione in proprieta' immediata, sia con ipoteca legate sull'alloggio a garanzia del pagamento del residuo debito, sia con il riscatto anticipato in unica soluzione dei debito residuo con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualita' anche per singoli alloggi compresi in un edificio. I canoni, al netto di ogni spesa per manutenzione o per altro titolo, pagati precedentemente per la locazione, sono riconosciuti agli effetti del riscatto.

Art. 2

Gli attuali assegnatari di alloggi a riscatto ed in locazione possono ottenere i benefici indicati nell'articolo precedente facendo pervenire domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla gestione case per lavoratori, ovvero entro cinque anni dalla data di trasferimento degli alloggi in proprieta' agli enti indicati dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Trascorso il termine di cinque anni gli assegnatari che non abbiano ancora esercitato le facolta' indicate potranno sempre farle valere nei confronti dell'ente divenuto proprietario dell'alloggio, con esclusione, per i soli assegnatari ancora in locazione, del riconoscimento dei canoni corrisposti per la locazione stessa come versati agli effetti del riscatto.

Art. 3

Allo scadere del termine di un anno, indicato nell'articolo precedente, gli alloggi non richiesti in proprieta' immediata dagli assegnatari sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano dalla Gestione case per lavoratori agli enti indicati dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, i quali dalla data della consegna subentreranno alla Gestione stessa, in virtu' di quanto disposto dall'atto di consegna, nei rapporti con gli assegnatari e con i terzi, in attesa del perfezionamento degli atti di trasferimento in proprieta'.

Art. 4

All'atto del trasferimento della proprieta' degli alloggi la Gestione case per lavoratori provvede, ove non ancora attuata, alla delimitazione delle pertinenze degli alloggi da attribuire in proprieta' agli assegnatari singoli, ovvero agli enti di cui all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Salvo quanto previsto dal terzo e quarto comma dello art. 35 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, le parti degli edifici e dei complessi immobiliari non espressamente attribuite in proprieta' individuale ai singoli assegnatari sono oggetto di proprieta' comune dei medesimi secondo le norme del Codice civile.

Art. 5

Qualora la consegna agli assegnatari degli alloggi costruiti in attuazione del II piano settennale previsti dalla legge 26 novembre 1955 n. 1148, sia effettuata dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, i termini di un anno e di cinque anni previsti dal precedente art. e decorrono rispettivamente dalla data di consegna degli alloggi e dalla data di trasferimento in proprieta' degli alloggi stessi agli enti indicati nell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Art. 6

Qualora l'atto originario di assegnazione non contenga tutti gli elementi formali e sostanziali indispensabili ai fini della trascrizione di cui al primo capoverso dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in Gestione case per lavoratori o l'ente cui e' trasferita la proprieta' dell'alloggio provvede a stipulare con l'assegnatario richiedente apposito atto completo dei requisiti per la conversione in proprieta' immediata con ipoteca legale o con riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualita'. Saranno confermati e trascritti a favore della Gestione case per lavoratori e dei suoi aventi causa tutti gli obblighi e limitazioni contenuti nell'originario atto di assegnazione a riscatto con patto di futura vendita. Analoghi obblighi e limitazioni verranno posti e trascritti anche per gli alloggi originariamente assegnati in locazione in tutti i casi previsti dal punto 2) dell'art. 1.

Art. 7

Accolta la domanda dell'assegnatario aspirante alla concessione in proprieta' immediata dell'alloggio con ipoteca legale o con riscatto anticipato in unica soluzione, del debito residuo con lo sconto al lasso del 5% delle restanti annualita', la Gestione case per lavoratori, ovvero l'ente cui sia stata trasferita la proprieta' dell'alloggio stesso in virtu' dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, provvede a richiedere alla competente Conservatoria dei registri immobiliari la trascrizione dell'atto originario di assegnazione o dell'eventuale successivo atto previsto dal precedente articolo. Il procedimento di conversione in proprieta' di cui al precedente comma e' sospeso qualora l'assegnatario richiedente risulti moroso delle somme dovute.

Art. 8

Nel caso in cui l'assegnatario di un alloggio in locazione richieda l'applicazione del benefici previsti dal punto 2) dell'art. 1 del presente decreto la Gestione case per lavoratori provvede alla determinazione del canone di riscatto dovuto per l'alloggio stesso applicando le disposizioni previste per tale operazione per le costruzioni realizzate dalla Gestione INA-Casa nei due piani settennali e assegnate a riscatto con patto di futura vendita. Il pagamento della differenza tra il canone di ammortamento e quello di locazione gia' corrisposto verra' effettuato attraverso proporzionale maggiorazione delle quote dovute per il periodo residuo di ammortamento. E' in facolta' dell'assegnatario di pagare tale differenza in unica soluzione beneficiando dello sconto al tasso del 5% per il periodo ancora mancante al termine dell'ammortamento.

Art. 9

Lo sconto al tasso del 5% nel caso previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e' applicato anche alle richieste di riscatto anticipato degli assegnatari, gia' avanzate ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge 14 febbraio 1963, n. 60, non era stato ancora stipulato il relativo contratto.

Art. 10

Tutti gli alloggi in locazione ed a riscatto che non siano richiesti in proprieta' dal relativi assegnatari vengono trasferiti in proprieta' degli I.A.C.P. e dell'I.N.C.I.S. o degli enti indicati al secondo comma dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, liberi da ipoteca legale, restando esonerato il Conservatore dei registri immobiliari dal procedere alle iscrizioni ipotecarie a favore della Gestione case per lavoratori. Negli atti di consegna e in quelli di trasferimento degli immobili ai predetti Istituti dovra' essere espressamente previsto che gli istituti medesimi sono tenuti al versamento di quanto dovuto alla Gestione case per lavoratori anche nei casi di morosita' degli assegnatari.

Art. 11

Il potere di pronunciare la dichiarazione di decadenza dal diritto all'alloggio nei confronti degli assegnatari morosi, di cui all'art. 17 della legge 20 febbraio 1949, n. 43, e' esercitata dagli I.A.C.P., dall'I.N.C.I.S. e dagli altri enti di cui all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, a partire dalla data della consegna degli alloggi di cui al precedente art. 3.

Art. 12

Le quote di riscatto di cui all'art. 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, debbono essere versate alla Gestione case per lavoratori dagli enti divenuti proprietari in 4 rate trimestrali posticipate con scadenza alla fine del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre. Sulle rate non pagate alle singole scadenze trimestrali decorrono, a carico degli enti divenuti proprietari, gli interessi legali.

Art. 13

Le quote di riscatto di cui al precedente articolo sono determinate in misura corrispondente all'importo complessivamente dovuto dall'assegnatario alla Gestione case per lavoratori sia in virtu' dell'originario atto di assegnazione, sia in forza di eventuali ulteriori impegni assunti dall'assegnatario medesimo dopo la stipulazione dell'originario contratto.

Art. 14

Qualora all'atto della consegna degli alloggi agli Istituti autonomi case popolari, all'I.N.C.I.S. o agli altri Enti indicati all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, i relativi assegnatari risultino morosi, l'ammontare del debito esistente al momento deve essere corrisposto dall'Ente acquirente alla Gestione case per lavoratori in unica soluzione entro il termine massimo di cinque anni dalla data della consegna stessa. L'Ente stesso e' legittimato ad esercitare le azioni del caso nei confronti dell'assegnatario e subentra nelle azioni gia' in corso. Dalle somme dovute alla Gestione in virtu' del primo comma del presente articolo sono detratte le spese comunque sostenute per il recupero.

Art. 15

Per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto l'amministrazione degli stabili resta affidata alla Gestione case per lavoratori secondo le norme e i regolamenti vigenti alla data di pubblicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Art. 16

La Gestione case per lavoratori, in applicazione dell'articolo 23 lettera i) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, provvede alla manutenzione straordinaria ed alla esecuzione delle opere integrative che siano ritenute tecnicamente indispensabili. Si intendono come opere integrative quelle previste dal progetto originario e che per qualsiasi motivo non furono portate a compimento al momento della costruzione degli alloggi e sempreche' siano considerate tecnicamente indispensabili.

Art. 17

In applicazione dell'art. 7 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, gli alloggi trasferiti in proprieta' agli Istituti autonomi per le case popolari ovvero agli Enti di cui all'art. 4 della citata legge, e che si renderanno successivamente liberi, verranno assegnati con i criteri di graduazione che gli Enti stessi seguono in sede di assegnazione. In tali casi sara' comunque merito il criterio secondo il quale, a prescindere da ogni altro requisito, e' data precedenza ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui all'art. 12 della legge sopra richiamata.

TITOLO II Programma decennale di costruzione di case per lavoratori CAPO I FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

Art. 18

Ai fini dell'esclusione dal pagamento del contributo previsto dall'art. 10, lettera b) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono considerati agricoli i lavoratori qualificati tali per la applicazione delle norma vigenti in materia di previdenza e di assistenza sociale.

Art. 19

I contributi posti a carico dei datori di lavoro e del lavoratori a norma della lettere b) e c) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono calcolati sulla retribuzione presa a base per la determinazione del contributo previdenziale ed assistenziale unitamente al quale i contributi anzidetti devono essere versati dal datori di lavoro ai sensi del terzo comma dell'art. 11 della legge stessa.

Art. 20

Sono considerati lavoratori al sensi dell'art. 12 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, tutti coloro che a causa di rapporto di lavoro subordinato abbiano versato i contributi per il periodo minimo di un mese secondo il disposto del predetto art. 12, salvo quanto previsto dall'art. 15, ultimo comma, della legge citata.

CAPO II ORGANI DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONI Comitato centrale

Art. 21

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