LEGGE 27 ottobre 1963, n. 1472

Type Legge
Publication 1963-10-27
Ultimo aggiornamento 1963-11-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È concesso a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.) un contributo straordinario di lire 6 miliardi. La somma di cui al precedente comma sarà inscritta nello stato della previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65.

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