REGIO DECRETO 13 settembre 1863, n. 1474

Type Regio Decreto
Publication 1863-09-13
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono sostituiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima dai seguenti: "Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora alla scadenza del declino anno dalla data del provvedimento di inquadramento non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il decennio di servizio". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 novembre 1963 SEGNI LEONE - COLOMBO - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.