DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 1497
Entrata in vigore del provvedimento: 1/12/1963, ad eccezione delle disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle annesse norme che entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta dei Ministri per l'industria ed il commercio e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Sono approvate le annesse norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.
Art. 2
Le disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle annesse norme entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
Gli ascensori ed i montacarichi gia' installati prima della pubblicazione del presente decreto debbono rispondere soltanto alle prescrizioni contenute nel Capo VI. Gli uffici di controllo dovranno, pero', accertare che essi offrano le necessarie garanzie di agibilita' e di sicurezza, stabilendo le prescrizioni necessarie, per il loro esercizio. Gli ascensori e i montacarichi che saranno installati dopo la pubblicazione del presente decreto e prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle norme annesse al presente decreto sono sottoposti alle disposizioni del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo VI delle predette norme.
Art. 4
Nei casi in cui le annesse norme non siano in tutto od in parte tecnicamente applicabili ad ascensori o montacarichi non azionati elettricamente, quali gli apparecchi idraulici e simili, nonche' ad ascensori o montacarichi aventi caratteristiche costruttive e destinazioni di uso particolare, quali determinati apparecchi installati nei pozzi idrici, negli impianti idroelettrici e simili, debbono essere adottate idonee misure sostitutive di sicurezza approvate, a seguito, di istanza documentata, con provvedimento dell'Amministrazione competente, su conforme parere del Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 5
Il Consiglio nazionale delle ricerche da' parere agli organi tecnici chiamati all'applicazione del presente decreto.
SEGNI FANFANI - SULLO - COLOMBO - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 79. - VILLA
Regolamento- art. 1
Art. 1. Campo di applicazione Le presenti norme si applicano agli ascensori e montacarichi in servizio privato anche se accessibili al pubblico. Le presenti norme non si applicano agli ascensori e ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli aventi corsa minore di 2 m., agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrenti su guide inclinate, e agli ascensori in servizio pubblico.
Regolamento- art. 2
Art. 2. Categorie Agli effetti delle presenti norme, agli ascensori ed i montacarichi secondo le loro caratteristiche sono classificati nelle seguenti categorie: categoria A: ascensori adibiti al trasporto di persone; categoria B: ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone; categoria C: montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico; categoria D: montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a Kg. 25; categoria E: ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone. Un ascensore di categoria B puo' essere adibiti anche al trasporto di sole persone addette all'azienda utente. Un montacarichi si definisce con cabina non accessibile alle persone e quindi appartenente alla cat. D, quando il bordo inferiore delle aperture di carico e' ad altezza non minore di 0,80 m., dal piano di calpesto, e la cabina ha una altezza libera non maggiore di 1,20 m. oppure e' provvista di ripari intermedi fissi, estesi a tutta la sezione della cabina, tali che gli spazi liberi risultanti siano di altezza non maggiore di 1,20 m. La portata di un montacarichi di cat. D non puo' essere maggiore di 250 Kg.
Regolamento- art. 3
Art. 3. Definizioni Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni: Ammortizzatore - Dispositivo per fermare progressivamente la cabina o il contrappeso, in discesa. Argano a frizione - Argano nel quale le funi portanti si avvolgono sulla puleggia di frizione e questa trasmette il movimento alle funi per attrito. Argano a tamburo - Argano nel quale le le funi portanti si avvolgono sul tamburo e sono fissate a questo. Ascensore - Elevatore adibito al trasporto di persone, o di persone e cose. Ascensore o montacarichi in servizio pubblico - Elevatore adibito a un pubblico servizio di trasporto. Ascensore per case di abitazione - Ascensore destinato a servire appartamenti adibiti in tutto o in parte ad abitazione. Cabina - Elemento dell'elevatore destinato a contenere e a trasportare il carico. Cavo flessibile - Cavo con conduttori flessibili destinato a collegare gli apparecchi elettrici della cabina, o eventualmente del contrappeso, con quelli esterni. Contatto di sicurezza - Contatto che viene aperto per impedire il movimento della cabina in condizioni di pericolo. Contatto con distacco obbligato - Contatto che viene aperto per azione di un organo meccanico rigido che allontana un elemento conduttore facente parte del circuito. Contatto con distacco obbligato non permanente - Contatto mantenuto aperto per azione della gravita', o di molla di compressione, o di entrambe. Contatto con distacco obbligato permanente - Contatto mantenuto aperto per azione continua di un organo meccanico rigido. Contatto con ponte asportabile - Contatto che viene aperto per asportazione di un elemento conduttore facente parte del circuito. Contatore del motore, del freno - Dispositivo elettromagnetico che, in condizione di riposo, mantiene aperto il circuito di alimentazione del motore, del freno. Corsa - Distanza fra i due piani estremi serviti dallo elevatore. Elevatore - Ascensore o montacarichi - Impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, adibito al trasporto di persone o di cose, fra due o piu' piani. Elevatore con catene di appoggio - Elevatore avente cabina sostenuta da catene portanti, con sistema cinematico che permette il movimento unidirezionale delle catene anche quando la cabina e' alle estremita' della corsa, e in modo che la cabina non possa oltrepassare i piani estremi. Extracorsa - Distanza che la cabina puo' percorrere oltre i piani estremi, dopo l'intervento dell'interruttore di extracorsa e prima che la cabina, o il contrappeso, si fermi sugli arresti fissi, o sugli ammortizzatori completamente compressi. Fossa - Parte del vano di corsa sotto il livello del piano piu' basso servito dall'elevatore. Guida - Organo destinato a vincolare il movimento della cabina o del contrappeso. Intelaiatura della cabina - Incastellatura metallica che sostiene la cabina, alla quale sono fissati gli organi di sospensione, gli organi di guida, il paracadute se applicato. Limitatore di velocita' - Dispositivo che fa agire il paracadute nel caso di eccesso di velocita'. Macchinario - Complesso degli organi per muovere la cabina, composto principalmente del motore di sollevamento e normalmente del freno e dell'argano. Manovra collettiva o registrata - Sistema di manovra per registrare piu' comandi o chiamate, che poi vengono eseguiti in successione prestabilita'. Manutentore - Persona o ditta incaricata della manutenzione dell'elevatore. Montacarichi - Elevatore adibito al trasporto di sole cose. Paracadute - Dispositivo automatico atto a fermare e sostenere la cabina, o eventualmente il contrappeso, nel caso di rottura o di allentamento degli organi di sospensione o nel caso di eccesso di velocita'. Porte automatica - Porta della cabina o del piano che viene aperta e chiusa da un meccanismo ausiliario. Porta del piano - Porta atta ad impedire l'accesso al vano di corsa quando la cabina non e' presente. Portata - Carico di esercizio per il quale e' progettato l'elevatore. Segnale del senso di movimento - Segnale luminoso applicato agli accessi dei piani, o nella cabina, per indicare il senso di movimento attuale o prossimo della cabina. Serratura - Dispositivo meccanico per impedire, in condizioni di pericolo, l'apertura della porta del piano, o del portello dell'apertura di carico, o della porta della cabina. Trasformatore di isolamento - Trasformatore avente avvolgimento primario isolato e separato dagli avvolgimenti secondari. Uscita di emergenza - Apertura supplementare per uscire dalla cabina nel caso di emergenza. Vano di corsa - Spazio libero dove si muove la cabina, o il contrappeso. Velocita' di esercizio - Media delle velocita' di regime della cabina in salita e in discesa, misurata con carico uguale alla portata e con tensione di alimentazione e frequenza nominali. Vetro di sicurezza - Vetro retinato, vetro stratificato, vetro temperato, o materiale simile che, nel caso di rottura, non produce frammenti taglienti o acuminati pericolosi.
Regolamento- art. 4
Art. 4. Vano di corsa 4.1 Nel vano di corsa non devono essere disposte canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengano all'impianto. 4.2 Le eventuali riseghe perimetrali nelle pareti della fossa devono essere raccordate verso l'alto con smusso non maggiore di 45° rispetto alla verticale. 4.3 Nel vano di corsa comune a piu' impianti, la fossa di ciascun impianto deve essere separata dalle altre con robuste proiezioni di materiale incombustibile di altezza non minore di 2 m.
Regolamento- art. 5
Art. 5. Strutture portanti del macchinario e delle pulegge di rinvio 5.1 Le strutture portanti del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere calcolate per sostenere i carichi fissi piu' 1,5 volte il carico statico massimo trasmesso dalle funi o catene portanti, compreso il loro peso proprio, con coefficiente di sicurezza non minore di 6 per le strutture di acciaio e per quelle di cemento armato. 5.2 Le travi portanti, calcolate con il carico precedente, non devono avere freccia elastica maggiore di 1/1500 della loro lunghezza libera.
Regolamento- art. 6
Art. 6. Locali del macchinario e delle pulegge di rinvio 6.1 Nei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio non devono essere disposte canne fumarie, condutture o tubazioni non destinate all'impianto. 6.2 I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono avere dimensioni sufficienti per permettere l'ispezione e la manutenzione agevole di tutte le parti. 6.3 L'altezza del locale del macchinario, nelle posizioni alle quali si deve accedere per la manutenzione, deve essere non minore di 2 m. Nei montacarichi di categoria D l'altezza del locale del macchinario puo' essere minore di 2 m. purche' vi sia un piano praticabile fisso esterno dal quale si possa fare la manutenzione agevole di tutte le parti e la altezza tra il piano praticabile ed il soffitto sia non minore di 2 m. Nel caso che tali montacarichi abbiano portata non maggiore di 50 kg, il piano praticabile e la scala per raggiungerlo possono essere asportabili e l'altezza tra il piano praticabile ed il soffitto deve essere non minore di 1,8 m. 6.4 Dove particolari esigenze lo impongono, per le sole pulegge di rinvio, sono tollerate coperture scorrevoli o ribaltabili. 6.5 Nel locale del macchinario deve essere disposto: a) un interruttore generale a mano, di tipo protetto contro contatti accidentali, per togliere tensione all'impianto salvo che alla linea di illuminazione. L'interruttore deve essere disposto in posizione ben accessibile. Se nello stesso locale sono installati i macchinari di piu' impianti, gli interruttori generali relativi devono essere contraddistinti. Nei montacarichi di categoria D, aventi portata non maggiore di 50 kg, l'interruttore generale puo' essere disposto fuori del locale del macchinario, in prossimita' di questo. Negli ascensori di categoria A e B e nei montacarichi di categoria C installati in edifici civili nei quali vi sia personale di custodia, deve essere disposto un interruttore generale, o un comando per l'interruttore generale, in locale facilmente accessibile al personale di custodia. Dove non vi e' personale di custodia, l'interruttore generale o il comando per l'interruttore generale deve essere disposto al piano terreno, in posizione facilmente accessibile, in una custodia sotto vetro; b) un volantino cieco per la manovra a mano dell'argano, quando sia prescritta. Sull'argano deve essere indicato il senso di rotazione per far salire e far scendere, la cabina ed il rapporto di riduzione dell'argano. Negli argani senza riduttore non e' ammessa la manovra a mano con volantino; c) un attrezzo ad azione manuale continua per aprire il freno dell'argano; d) un cartello con le istruzioni per la manovra a mano dell'argano, quando sia prescritta; e) uno schema elettrico dell'impianto, o uno schema dei circuiti di sicurezza, con le istruzioni per fare le prove di isolamento. 6.6 I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere chiusi a chiave durante il servizio. La chiave deve essere affittata al personale di custodia, o a persona incaricata. 6.7 Sulla porta di accesso dei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio deve essere applicato un cartello con l'indicazione: "Ascensore (o Montacarichi) Vietato l'accesso agli estranei". Un altro cartello deve indicare il nome ed il recapito del manutentore.
Regolamento- art. 7
Art. 7. Accessi ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio 7.1 I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono avere accesso diretto, agevole e sicuro. 7.2 Le scale verticali e le scale asportabili non sono ammesse, salvo quanto indicato per i montacarichi di categoria D aventi portata non maggiore di 50 Kg.
Regolamento- art. 8
Art. 8 Illuminazione 8.1. Il vano di corsa per la cabina, quando e' completamente chiuso con pareti opache, deve essere provvisto di impianto di illuminazione. 8.2 Gli ambienti dove sono disposti gli accessi dei piani, o le aperture di carico, devono essere provvisti di impianto di illuminazione. 8.3 I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere provvisti di impianto di illuminazione e battuta della porta. 8.4 I corridoi e le scale di accesso ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere provvisti di impianto di illuminazione.
Regolamento- art. 9
Art. 9. Protezione antincendio 9.1 Quando il vano di corsa e' completamente chiuso le pareti devono essere di materiale incombustibile, e le porte dei piani o i portelli delle aperture di carico ed i relativi telai di battuta devono avere sufficiente resistenza al fuoco. 9.2 Le aperture per il passaggio delle funi e delle catene nel vano di corsa devono essere le piu' piccole possibili. 9.3 Le canne fumarie adiacenti al vano di corsa o al locale del macchinario, devono essere isolate termicamente da questi. 9.4 Gli impianti, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m., installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m. e gli impianti installati negli edifici industriali devono avere ubicazione e protezioni antincendio rispondenti ai regolamenti del locale Comando dei vigili del fuoco o della Direzione generale dei servizi, antincendio. In questi impianti il vano di corsa e il locale del macchinario devono essere isolati dagli altri ambienti interni dell'edificio per mezzo di pareti cieche di materiale incombustibile e di porte cieche, e devono avere in alto una apertura od un camino per scaricare, all'aria libera, il fumo che si formasse in essi a causa di un eventuale incendio.
Regolamento- art. 10
Art. 10. Impianto elettrico 10.1 I cavi delle linee elettriche devono rispondere ai criteri della buona tecnica. 10.2 I tubi protettivi delle linee elettriche devono rispondere ai criteri della buona tecnica. 10.3 I conduttori delle linee di tutti i circuiti devono avere sezione non minore di 1 mm², salvo i conduttori delle linee dei circuiti dei segnali che devono avere sezione non minore di 0,8 mm². 10.4 L'isolante dei cavi delle linee deve essere antinvecchiante. 10.5 L'isolamento deve essere non minore del grado 3 per i circuiti con tensione nominale uguale o maggiore di 100 V, del grado 2 per i circuiti con tensione nominale minore di 100 V, del grado 1,5 per i circuiti dei segnali con tensione nominale minore di 25 V. 10.6 Se nella stesso tubo o cavo flessibile sono contenuti cavi di circuiti con tensione differente, tutti i cavi devono avere isolamento adatto per la tensione maggiore. 10.7 I cavi del circuito di manovra devono essere contenuti in tubi protettivi e cavi flessibili separati da quelli degli altri circuiti non collegati allo stesso circuito alimentatore. 10.8 I cavi e gli apparecchi elettrici che per la loro posizione possono essere soggetti a danneggiamento per cause meccaniche devono essere provvisti di protezione adeguata. 10.9 I cavi di tutti i circuiti, salvo i cavi del circuito del segnale di allarme, devono essere protetti con dispositivi appositi contro il riscaldamento eccessivo causato da sovraccorrente. 10.10 I motori di sollevamento devono essere protetti con dispositivi appositi contro il riscaldamento eccessivo causato da sovraccarichi prolungati, da mancanza di fase, o da corti circuiti. 10.11 La resistenza di isolamento in ohm di ogni circuito verso gli altri circuiti, o verso la terra, deve essere non minore di 2.000 volte la tensione nominale del circuito in volt, con un minimo di 250.000 V.
Regolamento- art. 11
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