DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1963, n. 1504

Type DPR
Publication 1963-08-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, che approva il regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

La lettera c) dell'art. 16 del regolamento, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e' cosi' modificata: "c) residuo secco magro non inferiore all'8,70% E' ammesso un residuo secco magro sino al limite dello 8,30%, purche' il tasso di grasso sia superiore al 3,15%.

Art. 2

L'art. 45 del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e' sostituito dal seguente: "E' consentita la produzione e la vendita del latte scremato, e del latte parzialmente scremato. Il latte scremato e quello parzialmente scremato, sottoposti a trattamento di pastorizzazione presso le Centrali o Centri debitamente autorizzati, devono essere venduti soltanto nelle "latterie" aventi i requisiti di cui al Titolo V del presente regolamento. Il latte scremato e quello parzialmente scremato, sottoposti a sterilizzazione o altri analoghi procedimenti che ne assicurino l'indefinita conservazione, possono essere venduti sia nelle latterie che nei negozi di generi alimentari. Il latte prodotto e venduto con la denominazione di "latte scremato" deve contenere sostanza grassa in quantita' non superiore allo 0,50%. Il latte prodotto e venduto con la denominazione "latte parzialmente scremato" deve contenere una percentuale di sostanza grassa non inferiore all'1% e non superiore a l'1,80%. E' obbligatoria, per tale tipo di latte la dichiarazione ben evidente, sulla confezione, della percentuale massima di sostanza grassa in esso contenuta. Qualora si adoperino recipienti di vetro, le capsule o i tappi di chiusura debbono avere colore diverso da quello normalmente adoperato per i recipienti destinati a contenere latte intero. E' fatto obbligo all'esercente la rivendita di latte di: a) apporre all'esterno ed all'interno della latteria cartelli, recanti l'indicazione ben leggibile "latte scremato" e "latte parzialmente scremato", b) vendere latte scremato e quello parzialmente scremato soltanto in recipienti chiusi, aventi le caratteristiche di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del presente regolamento. Allorche' tale latte e' contenuto in confezioni "a perdere", la data dell'imbottigliamento o quella della scadenza deve essere impressa sul contenitore. Sia il latte scremato che quello parzialmente scremato debbono essere conservati, presso le latterie, in idonei armadi frigoriferi. Il "latte scremato" e il "latte parzialmente scremato" rientrano nella categoria delle preparazioni in latte speciali e pertanto non sono soggetti alle restrizioni previste dall'art. 28 del presente regolamento".

SEGNI LEONE - JERVOLINO - BOSCO - TOGNI MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1963

Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 16. - VILLA

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