DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1505

Type DPR
Publication 1963-09-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove, modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

16) Diritto dell'economia;

17) Diritto comparato del lavoro

18) Dottrina generale del processo;

19) Papirologia giuridica.

Art. 52. - Agli insegna menti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

Filologia biblica;

Letteratura cristiana antica;

Storia del cristianesimo.

Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di: Filosofia della religione.

L'art. 188, relativo ai titoli di ammissione alle Scuole ed ai Corsi di perfezionamento annesse alla Facolta' di lettere e filosofia e' abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 188. - Alle Scuole e ai Corsi di perfezionamento possono iscriversi i laureati delle Facolta' di lettere e filosofia e di Magistero".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, figlio n. 4. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove, modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 16) Diritto dell'economia; 17) Diritto comparato del lavoro 18) Dottrina generale del processo; 19) Papirologia giuridica. Art. 52. - Agli insegna menti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: Filologia biblica; Letteratura cristiana antica; Storia del cristianesimo. Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di: Filosofia della religione. L'art. 188, relativo ai titoli di ammissione alle Scuole ed ai Corsi di perfezionamento annesse alla Facolta' di lettere e filosofia e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 188. - Alle Scuole e ai Corsi di perfezionamento possono iscriversi i laureati delle Facolta' di lettere e filosofia e di Magistero".

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1963

Atti del Governo, registro n. 176, figlio n. 4. - VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.