DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1506

Type DPR
Publication 1963-09-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923, e modificato con regio decreto 3 settembre 1942, n. 1391 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, le successive modificazioni;

Veduta la legge 3 febbraio 1963, n. 102;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO

I Ordinamento generale didattico

Art. 1

«Il Politecnico di Torino e' costituito dalla Facolta' di architettura e dalla Facolta' di ingegneria, a cui e' annessa una Scuola di ingegneria aerospaziale diretta a fini speciali». Il quinto comma e' abrogato e sostituito dal seguente: «La Scuola di ingegneria aerospaziale ha il fine speciale di fornire la preparazione scientifica necessaria per contribuire allo studio delle scienze aeronautiche ed astronautiche e dare impulso alle ricerche in tali campi. Essa comprende due sezioni: Strutture, Propulsione». Gli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 relativi all'ordinamento della Scuola di ingegneria aeronautica sono abrogati e sostituiti dai seguenti: TITOLO VII Scuola diretta a fini speciali Art. 34. - La Scuola di ingegneria aerospaziale ha la durata di due anni. Gli insegnamenti sono i seguenti: a) comuni alle due sezioni: 1) Aerodinamica I; 2) Gasdinamica I; 3) Motori per aeromobili b) per la Sezione Strutture: 4) Aerodinamica II: 5) Aeronautica generale; 6) Costruzioni aeronautiche I; 7) Costruzioni aeronautiche II; 8) Progetto di aeromobili I; 9) Progetto di aeromobili II; 10) Sperimentazione di volo; 11) Strumenti di bordo; e due insegnamenti da scegliersi uno in ciascuno dei seguenti gruppi di materie: A) 12) Sistemi di guida e navigazione; 12) Tecnologie aeronautiche: 12) Tecnica degli endoreattori; B) 13) Fisica dei fluidi; 13) Impianti motori astronautici; c) per la Sezione Propulsione: 4) Costruzione di motori per aeromobili; 5) Dinamica del missile; 6) Gasdinamica II; 7) Misure fluidodinamiche; 8) Motori per missili; 9) Sistemi di guida e navigazione; 10) Strutture aeromissilistiche; 11) Tecnologie aeronautiche; e due insegnamenti da scegliersi uno in ciascuno dei seguenti gruppi di materie: A) 12) Aeronautica generale; 12) Costruzioni aeronautiche I; 12) Tecnica degli endoreattori; B) 13) Costruzione di motori per missili; 13) Fisica dei fluidi. La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi. Art. 35. - Nella Scuola potranno inoltre essere impartiti gruppi di conferenze e di insegnamenti monografici. Art. 36. - Al primo anno della Scuola possono essere iscritti quali studenti coloro che gia' siano forniti di una laurea in Ingegneria. Per gli allievi muniti della laurea in Ingegneria aeronautica la durata degli studi presso la Scuola e' annuale, con gli obblighi di frequenza e di esame che saranno stabiliti dal Consiglio della Facolta'. Potranno altresi' essere ammessi: 1) gli ufficiali del Genio aeronautico secondo quanto e' disposto dall'art. 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. 2) gli stranieri, provvisti di titoli conseguiti presso scuole estere, ritenuti sufficienti dal Consiglio di Facolta'. Art. 37. - Per il superamento degli esami di profitto e di laurea valgono le norme contenute nel titolo V del presente statuto. Art. 38. - La distinzione fra le due Sezioni sul diploma di laurea sara' limitata ad un sottotitolo. Agli allievi non precedentemente laureati in una Facolta' di ingegneria italiana ammessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36, sara' rilasciato al termine un certificato degli esami superati.

SEGNI Gui

Visto, Il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1963.

Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 3. - VILLA

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