DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1508

Type DPR
Publication 1963-10-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche e' soppresso quello di "Storia del giornalismo" .

Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e aggiunto quello di "Dermatologia sperimentale" .

Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

Chimica quantistica;

Chimica statistica;

Chimica nucleare.

Nello stesso articolo i due due ultimi paragrafi di cui ai capoversi: "I sette insegnamenti complementari..." e "Tuttavia, ove lo studente..." sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

"Gli insegnamenti complementari segnati con asterisco si intendono consigliati in via preferenziale". " Tuttavia ove lo studente intende seguire, per l'indirizzo prescelto uno o piu' insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve chiedere convalida alla Facolta'. La scelta fatta, in tal modo e' impegnativa e non puo' subire comunque variazione durante il corso di studi". Nello stesso articolo l'insegnamento complementare del corso di laurea in Chimica (indirizzo-organico-biologico) "Materie coloranti" e' contrassegnato da un asterisco.

Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Geologia regionale;

Micropaleontologia;

Petrotettonica;

Sedimentologia;

Geochimica applicata.

Art. 46 , relativo alle propedeuticita' dei corsi di laurea della Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali e' modificato nel senso che le propedeuticita' stabilite sotto la lettera a) per il corso di laurea in Chimica sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

a)

per la laurea in Chimica: gli studenti non possono essere ammessi a sostenere gli esami di Chimica, generale e inorganica II, di Chimica organica I, di Esercizi di analisi qualitativa, senza avere superato lo esame di Chimica generale e inorganica I e di Esercitazioni di preparazioni chimiche;

L'esame di Fisica sperimentale II senza avere superato l'esame di Fisica sperimentale I e le Esercitazioni di matematiche I;

L'esame di Esercizi di analisi chimica applicata senza avere superato gli esami di Analisi chimica quantitativa e di Chimica analitica;

Gli esami di Chimica fisica II e di Elettrochimica, senza avere superato l'esame di Chimica fisica I;

L'esame di Chimica organica II senza avere superato l'esame di Chimica organica I.

Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Economia di mercato dei prodotti agricoli;

Trasformazione montane e rimboschimenti;

Fitoiatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 7. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 11. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche e' soppresso quello di "Storia del giornalismo" . Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e aggiunto quello di "Dermatologia sperimentale" . Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: Chimica quantistica; Chimica statistica; Chimica nucleare. Nello stesso articolo i due due ultimi paragrafi di cui ai capoversi: "I sette insegnamenti complementari..." e "Tuttavia, ove lo studente..." sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Gli insegnamenti complementari segnati con asterisco si intendono consigliati in via preferenziale". " Tuttavia ove lo studente intende seguire, per l'indirizzo prescelto uno o piu' insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve chiedere convalida alla Facolta'. La scelta fatta, in tal modo e' impegnativa e non puo' subire comunque variazione durante il corso di studi". Nello stesso articolo l'insegnamento complementare del corso di laurea in Chimica (indirizzo-organico-biologico) "Materie coloranti" e' contrassegnato da un asterisco. Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: Geologia regionale; Micropaleontologia; Petrotettonica; Sedimentologia; Geochimica applicata. Art. 46, relativo alle propedeuticita' dei corsi di laurea della Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali e' modificato nel senso che le propedeuticita' stabilite sotto la lettera a) per il corso di laurea in Chimica sono abrogate e sostituite dalle seguenti: a) per la laurea in Chimica: gli studenti non possono essere ammessi a sostenere gli esami di Chimica, generale e inorganica II, di Chimica organica I, di Esercizi di analisi qualitativa, senza avere superato lo esame di Chimica generale e inorganica I e di Esercitazioni di preparazioni chimiche; L'esame di Fisica sperimentale II senza avere superato l'esame di Fisica sperimentale I e le Esercitazioni di matematiche I; L'esame di Esercizi di analisi chimica applicata senza avere superato gli esami di Analisi chimica quantitativa e di Chimica analitica; Gli esami di Chimica fisica II e di Elettrochimica, senza avere superato l'esame di Chimica fisica I; L'esame di Chimica organica II senza avere superato l'esame di Chimica organica I. Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: Economia di mercato dei prodotti agricoli; Trasformazione montane e rimboschimenti; Fitoiatria.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1963

Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 7. - VILLA

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