DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 1510
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407, di approvazione della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' Telefoni Italia Medio Orientale (T.I.M.O.) per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona telefonica;
Riconosciuta l'opportunita' di cedere alla Societa' T.I.M.O. il traffico telefonico statale tra le localita' in concessione a quest'ultima ed il territorio della Repubblica di San Marino alle condizioni di cui alla predetta convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 e secondo le norme d'istradamento stabilite dal piano regolatore telefonico nazionale;
Considerato che la predetta Societa' T.I.M.O. ha esercitato di fatto dal 1 gennaio 1958, data di decorrenza della suddetta convenzione 11 dicembre 1957, il traffico telefonico statale tra le reti telefoniche della terza zona e la Repubblica di San Marino per cui si rende necessario regolarizzare i rapporti secondo le condizioni ed i termini della sopracitata convenzione principale;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 16 ottobre 1962 tra il Ministero dello poste e delle telecomunicazioni e la Societa' Telefoni Italia Medio Orientale (T.I.M.O.) con la quale viene ceduto alla Societa' stessa il traffico telefonico statale tra le localita' nella zona di concessione T.I.M.O. ed il territorio della Repubblica di San Marino e vengono regolati i relativi rapporti.
SEGNI FANFANI - RUSSO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 1. - VILLA
Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni e la TIMO-art. 1
Repertorio 5603. Convenzione aggiuntiva per il servizio telefonico tra il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni e la TIMO Societa' Telefoni Italia Medio Orientale. Vista la convenzione 11 dicembre 1957 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numero 1407, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la TIMO - Societa' Telefoni Italia Medio Orientale - registrata a Roma il 23 dicembre 1957, n. 206331/1 vol. 651; Visti gli articoli 1, 2 e 8 della sopracitata convenzione 11 dicembre 1957, che determinano l'oggetto e la zona di concessione nonche' la competenza del traffico telefonico; Visto il piano regolatore telefonico nazionale approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957, e successive modificazioni; tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, denominato in seguito "Amministrazione", rappresentato dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni professor ing. Albino Antinori, e la TIMO, Societa' Telefoni Italia Medio Orientale, con sede sociale in Bologna, via Goito, 13, denominata in seguito "Societa'" e rappresentata dal suo presidente sig. prof. ingegnere Paolo Dore, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della TIMO in data 28 aprile 1961, si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. La narrativa che precede costituisce parte integrante della presente convenzione.
Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni e la TIMO-art. 2
Art. 2. Viene ceduto alla Societa', per la parte di competenza dell'Amministrazione e alle condizioni stabilite dall'art. 52 della Convenzione 11 dicembre 1957 in premessa citata, il traffico telefonico tra le localita' in concessione TIMO e il territorio della Repubblica di San Marino. Tale traffico dovra' essere svolto secondo le norme di istradamento stabilito per il traffico nazionale dal piano regolatore telefonico nazionale e successive modificazioni.
Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni e la TIMO-art. 3
Art. 3. La Societa' ha il diritto di installare ed esercitare in esclusiva tutti gli impianti per l'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 2 e per la realizzazione di detti impianti e' tenuta ad osservare, in quanto applicabili, le norme stabilite nella convenzione 11 dicembre 1957.
Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni e la TIMO-art. 4
Art. 4. Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nello art. 51 della ripetuta convenzione 11 dicembre 1957, la Societa', quale corrispettivo per la concessione di cui all'art. 2 corrispondera' all'Amministrazione un canone annuo nella misura del 4%, da calcolarsi su tutti gli introiti lordi da essa realizzati sul traffico ceduto a norma della presente convenzione aggiuntiva.
Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni e la TIMO-art. 5
Art. 5. La presente convenzione aggiuntiva in vigore dal 1 gennaio 1958 avra' termine il 31 dicembre 1986.
Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni e la TIMO-art. 6
Art. 6. La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse dello Stato, sara' esente da ogni tassa di registro. Roma, addi' 16 ottobre 1962 p. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni L'ispettore gen. superiore delle telecomunicazioni Albino ANTINORI p. La societa TIMO il presidente: ing. Paolo DORE Ufficio registro atti privati ed esteri di Roma: eseguita registrazione al n. 7013. Addi' 23 ottobre 1962. Esatte Lire gratis. Il capo ufficio: illeggibile
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