DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1511

Type DPR
Publication 1963-10-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere (indirizzo moderno) sono aggiunti quelli di: Storia americana; Linguistica applicata.

Art. 54 , relativo agli esami e alle propedeuticita' degli insegnamenti biennali del corso di laurea in Medicina veterinaria e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Gli insegnamenti di Patologia e clinica medica, di Patologia e clinica chirurgica, di Patologia generale e anatomia patologica, di Anatomia degli animali domestici e istologia con embriologia e di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica, comportano ciascuno due esami distinti e due distinte votazioni. Lo studente deve seguire nelle prove di esame la propedeuticita' delle materie secondo quanto stabilito dalla Facolta'.

Art. 86. - Il primo comma - relativo ai titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte antica, medioevale e moderna - e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Alla Scuola possono iscriversi i laureati in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne, nonche' i laureati in altre Facolta' universitarie e nella Facolta' di architettura.

L'ammissione e' subordinata alla approvazione della direzione della Scuola".

Dopo l'art. 88, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in psicologia.

Scuola di specializzazione in psicologia

Art. 89. - Presso la Facolta' di Lettere e filosofia e' istituita una Scuola di specializzazione in psicologia.

Art. 90. - La Scuola rilascia i seguenti diplomi:

1) Diploma di specialista in psicologia dell'educazione e dell'orientamento professionale;

2) Diploma di specialista in psicologia sociale;

3) Diploma di specialista in psicologia del lavoro.

Art. 91. - La durata del corso e' di tre anni, di cui i primi due comuni a tutti gli allievi, il terzo differenziato per le varie specie di diploma.

Art. 92. - Alla Scuola possono essere ammessi i laureati in filosofia o in lettere, o in medicina e chirurgia.

Le iscrizioni saranno limitate nel numero annualmente stabilito, secondo quanto disposto dall'art. 95.

Art. 93. - Le materie d'insegnamento sono:

1° Biennio:

1) Psicologia generale;

2) Psicologia della percezione e dell'apprendimento;

3) Psicologia della vita emotiva;

4) Psicologia del pensiero;

5) Psicologia della motricita' e dell'azione;

6) Psicologia del linguaggio e delle relazioni interpersonali;

7) Psicologia differenziale;

8) Psicologia della personalita' e caratterologia;

9) Psicologia dell'eta' evolutiva;

10) Psicologia animale;

11) Psicopatologia generale;

12) Neurofisiologia;

13) Psicofisiologia;

14) Ordinamento e statistica sanitaria;

15) Igiene mentale;

16) Tecniche sperimentali, con esercitazioni;

17) Metodi statistici, con esercitazioni;

18) Reattivi di livelli, con esercitazioni;

19) Reattivi attitudinali, con esercitazioni;

20) Reattivi caratterologici, con esercitazioni.

3° Anno di corso:

a)

per il diploma di specialista in psicologia della educazione e dell'orientamento professionale:

1) Problemi speciali di psicologia dell'eta' evolutiva;

2) Fisiopatologia dell'eta' evolutiva;

3) Pedagogia;

4) Struttura della organizzazione scolastica;

5) Patologia dell'adattamento scolastico;

6) Problemi psicologici dei minorati in eta' evolutiva;

7) Aspetti socioeconomici dell'attivita' professionale;

8) Analisi delle mansioni e profili professionali;

9) Tecnica dell'orientamento, con esercitazioni;

10) Tecnica dell'esame psicologico, con esercitazioni;

b)

per il diploma di specialista in psicologia sociale:

1) Sociologia;

2) Psicologia sociale;

3) Nozioni di economia dei consumi;

4) Struttura dell'attivita' produttiva;

5) Aspetti e conseguenze dell'evoluzione tecnologica;

6) Statistica economica, con esercitazioni;

7) Tecnica dell'inchiesta sociologica con esercitazioni;

8) Tecnica dell'intervista, con esercitazioni;

9) Analisi di mercato, con esercitazioni;

10) Analisi motivazionale, con esercitazioni;

11) Problemi pubblicitari, con esercitazioni;

c)

per il diploma di specialista in psicologia del lavoro:

1) Struttura dell'attivita' produttiva;

2) Aspetti socioeconomici dell'attivita' professionale;

3) Analisi delle mansioni e profili professionali;

4) Aspetti e conseguenze dell'evoluzione tecnologica;

5) Tecnica dell'orientamento con esercitazioni;

6) Tecnica dell'esame psicologico, con esercitazioni;

7) Le relazioni interpersonali nell'azienda;

8) Patologia dell'adattamento lavorativo;

9) Problemi del tempo libero;

10) Problemi dell'inserzione nel lavoro e del minorato;

11) Infortunistica del lavoro;

12) Problemi del riadattamento lavorativo;

13) Elementi di gerontologia in relazione ai problemi del lavoro.

Art. 94. - La Scuola e' retta da un direttore e da un vicedirettore, nominati, ogni triennio, dal rettore, su proposta dei Consigli delle Facolta' di lettere e filosofia e di Medicina e chirurgia. Nell'assegnazione delle due cariche dovranno essere rappresentate le due Facolta'.

Art. 95. Il direttore di concerto con il vicedirettore, stabilisce il programma particolareggiato dei corsi propone gli incarichi d'insegnamento, stabilisce il numero degli allievi da accogliere in base alle possibilita' didattiche, ammette gli allievi, in base ad un esame di concorso effettuato da un'apposita Commissione costituita da insegnamenti della Scuola.

Art. 96. - Il funzionamento amministrativo della Scuola e' determinato - in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione - da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore e del vicedirettore della Scuola.

Art. 97. - La frequenza ai corsi di lezione e' obbligatoria e verra' indicata con apposito calendario. Gli iscritti alla Scuola saranno inoltre tenuti alla frequenza continuativa, in qualita' di allievi interni, o presso l'Istituto di psicologia della Facolta' di Lettere e filosofia dell'Universita' di Milano, o presso l'Istituto annesso alla cattedra di psicologia della Facolta' di Medicina e chirurgia della stessa Universita'.

Art. 98. - Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi che abbiano ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono iscritti al 3° anno, per accedere all'esame di diploma.

Art. 99. - Alla fine del 3° anno di corso lo specializzando sosterra' l'esame di diploma che consistera' nella presentazione e nella discussione di una dissertazione scritta approvata dal direttore della Scuola, riguardante argomenti della specialita'.

Art. 100. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte del direttore e di altri due insegnanti della Scuola.

Art. 101. - La Commissione per l'esame di diploma, composta di sette membri, e' presieduta dal preside della Facolta' di Lettere e filosofia; di essa fanno parte il direttore, il vicedirettore e quattro docenti scelti fra gli insegnanti della Scuola.

Art. 102. - Per quanto riguarda le norme di Iscrizione e l'ammontare delle tasse e contributi, si fa riferimento alle disposizioni generali dello statuto della Universita' di Milano.

Dopo l'art. 185 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali.

Scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali

Art. 186. - Presso la Facolta' di medicina veterinaria e' istituita la Scuola di specializzazione in clinica delle malattie dei piccoli animali.

Art. 187. - La Scuola rilascia il diploma di "Specializzazione in clinica delle malattie dei piccoli animali".

Art. 188. - La durata del corso e' di due anni, dei quali il primo teorico ed il secondo esclusivamente applicativo presso gli Istituti di clinica medica, chirurgica, ostetrica e di radiologia della Facolta'.

Art. 189. - Alla Scuola possono essere ammessi i laureati in medicina veterinaria.

Le iscrizioni saranno limitate al numero annualmente stabilito secondo quanto disposto dall'art. 192.

Art. 190. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno (suddiviso in due periodi):

Primo periodo:

1) Anatomia;

2) Fisiologia e chimica della alimentazione;

3) Zoognostica speciale e cinotecnia.

Secondo periodo:

1) Anatomia patologica e tecnica autopsie;

2) Tecniche diagnostiche;

| malattie degli apparati;

3) Clinica medica: < malattie infettive;

| malattie da parassiti;

4) Clinica chirurgica;

5) Clinica ostetrica;

6) Radiologia;

7) Medicina legale e polizia sanitaria.

2° Anno (esclusivamente applicativo).

A gruppi di perfezionandi il cui numero sara' determinato di anno in anno in relazione a quanto disposto in base all'art. 192 gli iscritti saranno tenuti alla frequenza continuativa, in qualita' di allievi interni, degli Istituti di clinica medica, chirurgica, ostetrica e di radiologia.

Art. 191. - La Scuola e' retta da un direttore, nominato e confermato ogni biennio, dal rettore, su proposta del Consiglio della Facolta' di veterinaria.

Art. 192. - Il direttore, di concerto con i titolari delle singole materie, stabilisce il programma particolareggiato dei corsi, di concerto con il preside propone gli incarichi di insegnamento e, sentito il parere dei clinici e del radiologo di anno in anno fissa il calendario delle lezioni ed il numero degli allievi da ammettere in base a criteri che verranno stabiliti tenuto conto delle disponibilita' dei quattro Istituti di cui all'articolo 190, secondo comma.

I criteri di discriminazione per l'ammissione sanciti da una Commissione di insegnanti della Scuola designati dal Consiglio di Facolta', saranno insindacabili.

Art. 193. - Il funzionamento amministrativo della Scuola e' determinato in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della Scuola.

Art. 194. - La frequenza ai corsi di lezioni e' obbligatoria e verra' indicata con l'apposito calendario. Durante il secondo anno gli iscritti sono tenuti a frequentare in qualita' di allievi interni gli Istituti indicati nell'art. 192.

Art 195. - Alla fine del secondo anno di corso lo specializzando sosterra' l'esame di diploma che consistera' nella presentazione e nella discussione di una dissertazione scritta assegnata da uno dei docenti di clinica o di radiologia, approvata dallo stesso e dal direttore della Scuola.

Art. 196. - La Commissione per l'esame di diploma e' presieduta dal preside della Facolta' e composta dal direttore della Scuola e da tre membri scelti fra i quattro docenti di cui all'art. 195 i quali possono anche alternarsi in relazione agli argomenti oggetto dei singoli esami. In una eventuale assenza o impossibilita' del preside la Commissione sara' formata dal quattro docenti di cui all'art. 195 e presieduta dal direttore della Scuola.

Art. 197. - Per quanto riguarda le norme di iscrizione e l'ammontare delle tasse e contributi, si fa riferimento alle disposizioni generali dello statuto della Universita' di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 5. - VILLA

Art. 1

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