DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1512

Type DPR
Publication 1963-09-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di: "Diritto pubblico regionale".

Art. 14. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Diritto pubblico regionale

Organizzazione internazionale.

Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

34) Epigrafia e antichita' semitiche;

35) Assiriologia ed archeologia orientale.

Art. 32 , relativo all'ammissione al corso di laurea in Lettere, il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"I laureati in filosofia sono ammessi al quarto anno qualora abbiano frequentato almeno per un anno tutti gli insegnamenti biennali fondamentali per la laurea in Lettere; coloro che sono forniti di altra laurea e del diploma di maturita' classica possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalita' che sono proposte dalla Facolta' in rapporto sopratutto all'affinita' degli studi compiuti".

Art. 55 , relativo al corso di laurea in Fisica, dopo il settimo comma e' inserito il seguente:

"Gli esami di Fisica generale I e II sono propedeutici rispettivamente agli esami di Esperimentazione fisica I e II. Nel tredicesimo comma fra i corsi a scelta per l'indirizzo generale viene aggiunto l'insegnamento di "Storia della fisica".

Nello stesso articolo nel quattordicesimo comma fra i corsi a scelta di Matematiche superiori, per l'indirizzo generale, viene aggiunto l'insegnamento di: "Istituzioni di fisica matematica".

Nello stesso articolo nel sedicesimo comma fra i corsi a scelta per l'indirizzo didattico sono aggiunti quelli di:

Fisica nucleare;

Fisica superiore;

Meteorologia;

Calcolo elettronico.

Nello stesso articolo fra i corsi qualificativi dei vari orientamenti nell'indirizzo applicativo sono aggiunti quelli di:

Calcolo elettronico;

Fisica molecolare;

Cristallografia.

Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto quello di:

19) Micro-paleontologia.

Gli insegnamenti complementari semestrali di: "Zoogeografia;

Fitogeografia; Ecologia animale ed Ecologia vegetale sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

20) Zoogeografia ed ecologia animale;

21) Fitogeografia ed ecologia vegetale.

Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche e' aggiunto quello di:

21) Geofisica applicata.

Dopo l'art. 65 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Laurea in Scienze biologiche

Art. 66. - La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze biologiche e' di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica e di maturita' scientifica. Possono essere ammessi i diplomati degli istituti tecnici agrari, industriali, nautici e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;

2) Fisica;

3) Chimica generale ed inorganica;

4) Chimica organica;

5) Botanica (biennale)

6) Zoologia (biennale);

7) Anatomia comparata

8) Anatomia umana

9) Istologia ed embriologia

10) Fisiologia generale (biennale);

11) Chimica biologica;

12) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1) Antropologia

2) Biologia generale;

3) Biologia marina;

4) Biologia molecolare;

5) Biologia vegetale applicata;

6) Biometria e statistica;

7) Citologia;

8) Entomologia;

9) Farmacologia;

10) Fisiologia vegetale;

11) Fitobiologia marina;

12) Fitogeografia ed ecologia vegetale;

13) Genetica;

14) Idrobiologia e pescicoltura;

15) Meccanica dello sviluppo;

16) Microbiologia;

17) Parassitologia;

18) Patologia generale;

19) Patologia vegetale;

20) Zoogeografia ed ecologia animale.

Art. 67. - Gli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendono sia la parte generale quanto quella sistematica. I corsi di Istituzioni di matematiche, di Fisica sperimentale, di Chimica generale ed inorganica sono propedeutici nella iscrizione e nello esame e quello di Chimica organica nel solo esame ai corsi di Zoologia, di Botanica, di Anatomia comparata, di Fisiologia generale e di Chimica biologica I, corsi di Anatomia umana, di Istologia ed embriologia sono propedeutici nell'iscrizione e nell'esame ai corsi di Zoologia, di Anatomia comparata, di Fisiologia generale e di Igiene. Il corso di Chimica biologica e' propedeutico nell'iscrizione e nell'esame al corso di Fisiologia generale. Gli insegnamenti fondamentali di Zoologia (biennale) e di Botanica (biennale), sono rispettivamente scissi in due distinti esami annuali.

Art. 68. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami delle materie fondamentali e di almeno quattro complementari.

L'esame di laurea consiste:

a)

in quattro prove pratiche e orali rispettivamente in Botanica, in Zoologia, in Istologia ed embriologia e in Anatomia comparata;

b)

nella discussione orale di una dissertazione scritta elaborata nell'ultimo biennio;

c)

nella esposizione e discussione orale di due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

16) Difesa delle piante;

17) Genetica vegetale;

18) Zoologia agraria (semestrale);

19) Metodologia sperimentale (semestrale);

20) Economia dei mercati agricoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 13. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di: "Diritto pubblico regionale". Art. 14. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: Diritto pubblico regionale Organizzazione internazionale. Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: 34) Epigrafia e antichita' semitiche; 35) Assiriologia ed archeologia orientale. Art. 32, relativo all'ammissione al corso di laurea in Lettere, il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in filosofia sono ammessi al quarto anno qualora abbiano frequentato almeno per un anno tutti gli insegnamenti biennali fondamentali per la laurea in Lettere; coloro che sono forniti di altra laurea e del diploma di maturita' classica possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalita' che sono proposte dalla Facolta' in rapporto sopratutto all'affinita' degli studi compiuti". Art. 55, relativo al corso di laurea in Fisica, dopo il settimo comma e' inserito il seguente: "Gli esami di Fisica generale I e II sono propedeutici rispettivamente agli esami di Esperimentazione fisica I e II. Nel tredicesimo comma fra i corsi a scelta per l'indirizzo generale viene aggiunto l'insegnamento di "Storia della fisica". Nello stesso articolo nel quattordicesimo comma fra i corsi a scelta di Matematiche superiori, per l'indirizzo generale, viene aggiunto l'insegnamento di: "Istituzioni di fisica matematica". Nello stesso articolo nel sedicesimo comma fra i corsi a scelta per l'indirizzo didattico sono aggiunti quelli di: Fisica nucleare; Fisica superiore; Meteorologia; Calcolo elettronico. Nello stesso articolo fra i corsi qualificativi dei vari orientamenti nell'indirizzo applicativo sono aggiunti quelli di: Calcolo elettronico; Fisica molecolare; Cristallografia. Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto quello di: 19) Micro-paleontologia. Gli insegnamenti complementari semestrali di: "Zoogeografia; Fitogeografia; Ecologia animale ed Ecologia vegetale sono soppressi e sostituiti dai seguenti: 20) Zoogeografia ed ecologia animale; 21) Fitogeografia ed ecologia vegetale. Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche e' aggiunto quello di: 21) Geofisica applicata. Dopo l'art. 65 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Laurea in Scienze biologiche Art. 66. - La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze biologiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica e di maturita' scientifica. Possono essere ammessi i diplomati degli istituti tecnici agrari, industriali, nautici e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica; 3) Chimica generale ed inorganica; 4) Chimica organica; 5) Botanica (biennale) 6) Zoologia (biennale); 7) Anatomia comparata 8) Anatomia umana 9) Istologia ed embriologia 10) Fisiologia generale (biennale); 11) Chimica biologica; 12) Igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) Antropologia 2) Biologia generale; 3) Biologia marina; 4) Biologia molecolare; 5) Biologia vegetale applicata; 6) Biometria e statistica; 7) Citologia; 8) Entomologia; 9) Farmacologia; 10) Fisiologia vegetale; 11) Fitobiologia marina; 12) Fitogeografia ed ecologia vegetale; 13) Genetica; 14) Idrobiologia e pescicoltura; 15) Meccanica dello sviluppo; 16) Microbiologia; 17) Parassitologia; 18) Patologia generale; 19) Patologia vegetale; 20) Zoogeografia ed ecologia animale. Art. 67. - Gli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendono sia la parte generale quanto quella sistematica. I corsi di Istituzioni di matematiche, di Fisica sperimentale, di Chimica generale ed inorganica sono propedeutici nella iscrizione e nello esame e quello di Chimica organica nel solo esame ai corsi di Zoologia, di Botanica, di Anatomia comparata, di Fisiologia generale e di Chimica biologica I, corsi di Anatomia umana, di Istologia ed embriologia sono propedeutici nell'iscrizione e nell'esame ai corsi di Zoologia, di Anatomia comparata, di Fisiologia generale e di Igiene. Il corso di Chimica biologica e' propedeutico nell'iscrizione e nell'esame al corso di Fisiologia generale. Gli insegnamenti fondamentali di Zoologia (biennale) e di Botanica (biennale), sono rispettivamente scissi in due distinti esami annuali. Art. 68. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami delle materie fondamentali e di almeno quattro complementari. L'esame di laurea consiste: a) in quattro prove pratiche e orali rispettivamente in Botanica, in Zoologia, in Istologia ed embriologia e in Anatomia comparata; b) nella discussione orale di una dissertazione scritta elaborata nell'ultimo biennio; c) nella esposizione e discussione orale di due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella su cui verte la dissertazione scritta. Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 16) Difesa delle piante; 17) Genetica vegetale; 18) Zoologia agraria (semestrale); 19) Metodologia sperimentale (semestrale); 20) Economia dei mercati agricoli.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1963

Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 13. - VILLA

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