DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1963, n. 1513
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, sulla collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Il personale tecnico di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, e' assunto dal Ministero degli affari esteri a contratto di diritto privato e con le modalita' di cui all'art. 15, primo comma, della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonche' in conformita' delle disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 2
Il personale da assumere ai sensi dell'articolo precedente deve: 1) essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici; 2) essere fornito della qualifica professionale corrispondente alla caratteristica tecnica dell'impiego ed avere effettivamente esercitato, in modo soddisfacente, funzioni analoghe per almeno tre anni in Italia o all'estero; 3) essere di sana e robusta costituzione fisica; 4) aver sostenuto, con esito positivo, un esame da parte di apposita Commissione che richiedera' dal candidato anche la conoscenza di almeno una delle lingue d'uso corrente nel Paese di destinazione. La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma e' composta di cinque membri e viene nominata ogni anno con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per il commercio con l'estero.
Art. 3
Il contratto d'impiego ha una durata minima di un mese e massima di un anno e puo' essere rinnovato alla scadenza per non oltre due periodi, previo giudizio della Commissione di cui all'art. 2.
Art. 4
Nei confronti degli impiegati tecnici assunti il Ministero degli affari esteri deve provvedere: 1) ad iscriverli alle assicurazioni sociali obbligatorie nel Paese di destinazione; 2) ad iscriverli nell'assicurazione obbligatoria italiana per la invalidita' e la vecchiaia e nell'assicurazione per la tubercolosi, qualora dette forme assicurative non siano previste nel Paese di destinazione; 3) ad iscrivere nell'assicurazione obbligatoria italiana contro le malattie i familiari a carico degli impiegati rimasti in Patria. La iscrizione alle forme assicurative di cui ai precedenti numeri 2) e 3) verra' effettuata mediante apposite convenzioni da stipularsi con i competenti Istituti italiani di assicurazioni sociali. Qualora nel Paese di destinazione non vi sia una sufficiente tutela antinfortunistica, il Ministero degli affari esteri deve stipulare, in aggiunta alle assicurazioni sociali di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3), a suo intero carico e imputando la spesa ai fondi di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1594, per ogni persona cosi' assunta, una polizza di assicurazione sulla vita e contro i rischi di invalidita' permanente totale o parziale, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, per il valore capitale minimo di lire 8.000.000 e massimo di lire 40.000.000 da pagarsi, in caso di morte, al coniuge ed ai figli, in base alle norme della successione legittima. L'impiegato senza coniuge ne' figli all'atto della firma del contratto d'impiego puo' indicare per iscritto il beneficiario ed i beneficiari di tale polizza. A tale fine verra' concordata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni l'adozione di una polizza tipo.
Art. 5
A chi e' assunto in base alla legge citata ed al presente decreto, competono, oltre alla retribuzione lorda mensile stipulata nel contratto d'impiego ed alla tredicesima mensilita' (o quota parte di essa): a) le ferie, in misura non inferiore a due giornate per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore a quindici giorni e un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del rapporto; b) il rimborso delle spese di viaggio dal suo domicilio in Italia al Paese di destinazione e del viaggio di ritorno in Italia allo scadere del contratto. Per tale rimborso si calcola il prezzo del viaggio piu' breve in treno, piroscafo od aereo. Coloro i quali sono assunti, se muniti di laurea o di diploma superiore equipollente, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe; gli altri al rimborso delle spese di viaggio in 2ª classe e, per gli aerei, in classe turistica od economica. Per coloro che viaggiano in aereo in seguito ad autorizzazione del Ministero degli affari esteri e' ammesso, oltre il rimborso del costo del biglietto stesso, una eccedenza bagagli di non oltre 10 kg. ed il trasporto via mare e via terra di altri 70 kg. di bagaglio. Per i viaggi via mare o via terra il bagaglio ammesso a rimborso non deve eccedere i 100 kg.; c) il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, nel solo caso di contratto d'impiego per un anno, a favore del coniuge e dei figli minorenni, alle condizioni di cui alla precedente lettera b); salvo per quanto concerne l'eccedenza bagaglio sugli aerei che non compete per i figli; d) un'indennita' di equipaggiamento, in caso di contratto per sei mesi od oltre, di lire 100.000 nette per i Paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo di lire 200.000 nette per gli altri Paesi. Per i contratti inferiori ai sei mesi il Ministero degli affari esteri ha facolta' di corrispondere le predette indennita', ridotte pero' del 50%.
Art. 6
La retribuzione mensile viene stabilita dal Ministero degli affari esteri, di concerto col Ministero del tesoro, in base ai criteri fissati nell'art. 2 della legge 26 ottobre 1962, n. 1594.
Art. 7
Per l'attuazione dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, il Ministro per gli affari esteri, con suo decreto, nomina ogni due anni una Commissione composta da: il Sottosegretario di Stato agli affari esteri, che la presiede; un rappresentante della Direzione generale affari economici del Ministero degli affari esteri; un rappresentante della Direzione generale per le relazioni culturali con l'estero del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato; un rappresentante del Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali; tre rappresentanti delle categorie economiche interessate; un funzionario del Ministero degli affari esteri con funzioni di segretario della Commissione. Per ciascun componente della Commissione 6 nominato un supplente.
Art. 8
La Commissione di cui all'art. 7 decide circa le ricerche, gli studi, i piani e le progettazioni relativi ai Paesi in via di sviluppo coi quali siano in vigore accordi di cooperazione economica o tecnica, da affidare a societa', enti e privati italiani, e circa la consistenza del contributo ministeriale ad essi, in misura non superiore ai due terzi del costo preventivato ed approvato da tale Commissione con apposito verbale.
Art. 9
La Commissione di cui all'art. 7 si riunisce presso il Ministero degli affari esteri e delibera a maggioranza assoluta.
Art. 10
La Commissione di cui all'art. 7 non puo' approvare contributi per ogni esercizio finanziario ai fini di cui all'art. 3 della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, in misura superiore al 30% dello stanziamento globale previsto da tale legge per ogni singolo esercizio finanziario.
Art. 11
Ai membri delle Commissioni di cui sopra compete un gettone di presenza per ogni seduta, in base alle disposizioni vigenti, a carico dei fondi di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1594.
SEGNI LEONI - PICCIONI - COLOMBO SULLO - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 2. - VILLA
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