DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1514

Type DPR
Publication 1963-09-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedono il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1145;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Storia delle dottrine economiche;

Statistica economica.

Art. 30. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"La Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a)

la laurea in Matematica;

b)

la laurea in Fisica;

c)

la laurea in Chimica;

d)

la laurea in Chimica industriale;

e)

la laurea in Scienze naturali;

f)

la laurea in Scienze biologiche;

g)

la laurea in Scienze geologiche.

E' annessa alla Facolta' il biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria.

Dopo l'art. 50, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in Chimica industriale.

Art. 51. - La durata del corso di laurea in Chimica industriale e' di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione. Il biennio di studi propedeutici e comune al corso di laurea in Chimica.

Titolo di ammissione e' il diploma di maturita' classica o scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Biennio di studi propedeutici Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche (biennale);

2) Chimica generale ed inorganica (biennale);

3) Chimica organica (biennale);

4) Chimica analitica;

5) Fisica sperimentale (biennale);

6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);

7) Esercitazioni di matematiche (biennale);

8) Esercitazioni di preparazioni chimiche;

9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;

10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;

11) Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione:

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Chimica fisica (biennale);

2) Fisica tecnica;

3) Chimica industriale (biennale);

4) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;

5) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);

6) Esercitazioni di chimica industriale (biennale);

7) impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);

8) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Sono insegnamenti complementari:

1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);

2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;

3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;

4) Fisica superiore;

5) Elettrotecnica;

6) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);

7) Chimica agraria;

8) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;

9) Chimica organica industriale;

10) Elettrochimica;

11) Chimica applicata;

12) Scienza dei metalli;

13) Strutturistica chimica;

14) Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti;

15) Spettroscopia;

16) Radiochimica;

17) Petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;

18) Chimica delle macromolecole;

19) Chimica merceologica e analisi merceologica;

20) Chimica teorica;

21) Tecnologia chimico farmaceutiche;

22) Chimica degli intermedi e degli esplosivi.

I tre insegnamenti complementari di "Analisi matematica" (biennale), di "Geometria analitica con elementi di proiettiva" e di "Meccanica razionale con elementi di statica grafica" possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di "Istituzioni di matematiche, (biennale).

Il corso biennale di Analisi matematica che comporta due esami distinti, uno per ogni anno di corso, sara' impartito da due professori ciascuno dei quali insegnera' alternativamente "Analisi algebrica" per il primo anno e "Analisi infinitesimale" per il secondo anno.

Il 1° corso degli insegnamenti fondamentali di "Chimica generale ed inorganica", di "Chimica organica", di "Istituzioni di matematiche", di "Esercitazioni di matematiche", di "Fisica sperimentale", di "Chimica fisica", di "Esercitazioni di chimica fisica", di "Impianti industriali con elementi di disegno" e' propedeutico rispetto al 2° corso dello stesso insegnamento.

L'esame della materia comporta due esami separati, uno per ogni anno di corso.

Il corso di Chimica industriale (biennale) comprende come prima parte la Chimica industriale inorganica e come seconda parte la Chimica industriale organica.

L'esame della materia comporta due esami separati.

Lo stesso vale per i corsi di esercitazioni di Chimica industriale I e di esercitazioni di chimica industriale II.

I corsi di esercitazioni costituenti materia fondamentale sono da considerare insegnamenti da impartirsi da: un professore di ruolo o incaricato.

Art. 52. - Ferma restando la priorita' degli esami del biennio di studi propedeutici rispetto a tutti gli esami del triennio di studi di applicazione e la priorita' degli esami riguardanti la prima parte dei corsi biennali rispetto alla seconda parte dei corsi stessi, lo studente deve osservare le seguenti precedenze negli esami:

l'esame di "Chimica generale e inorganica I" deve precedere qualunque esame di materia chimica ad eccezione dell'esame di "Esercitazioni di preparazioni chimiche";

l'esame di "Istituzioni di matematiche I" deve precedere l'esame di "Fisica sperimentale I";

l'esame di "Fisica sperimentale I" deve precedere l'esame di "Esercitazioni di fisica sperimentale";

l'esame di "Esercitazioni di matematiche I", deve precedere l'esame di "Fisica sperimentale II";

l'esame di "Analisi chimica quantitativa" deve precedere l'esame di "Esercitazioni di chimica industriale I";

l'esame di "Chimica organica II" deve precedere gli esami di "Chimica industriale II" e l'esame di "Esercitazioni di chimica industriale II";

l'esame di "Fisica tecnica" deve precedere l'esame di "Impianti industriali chimici con elementi di disegno";

l'esame di "Mineralogia, con esercitazioni" deve precedere l'esame di "Strutturistica chimica".

Art. 53. - Le materie di insegnamento per la laurea in Chimica industriale, secondo quanto previsto dall'art. 2, sono coordinate dal Consiglio di Facolta' in modo da garantire la equilibrata distribuzione fra i vari corsi e l'organico sviluppo.

I corsi di insegnamento vertono su corsi di lezioni teoriche e pratiche dimostrative, seguendo ogni anno i piu' moderni criteri, scientifici e didattici. Il Consiglio di Facolta' provvedera' annualmente, nei limiti delle somme stanziate per la Facolta', ad integrare i corsi con viaggi di istruzione la cui organizzazione e' demandata ai singoli direttori di istituto.

Gli esami per gli insegnamenti della laurea in Chimica industriale sono costituiti da una prova orale integrata generalmente da prove scritte e pratiche secondo le disposizioni del Consiglio di Facolta' su proposta degli insegnanti dei corsi.

Art. 54. - Per ottenere l'iscrizione ai triennio di studi di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

All'atto della iscrizione al primo anno del triennio di studi di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facolta' l'elenco dei quattro insegnamenti complementari prescelti. La scelta fatta in tal modo e' impegnativa e non puo' subire variazioni nel corso degli studi se non con delibera del Consiglio di Facolta' qualora lo studente ne faccia richiesta con motivata domanda.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti ali insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro degli insegnamenti complementari da lui scelti.

Art. 55. - Per il conseguimento della laurea in Chimica industriale lo studente deve presentare una dissertazione o tesi scritta, preferibilmente di natura sperimentale, su argomento di carattere prevalentemente chimico, concordato con un professore ufficiale del corso di laurea in Chimica industriale. L'assegnazione dell'argomento oggetto della dissertazione di laurea viene fatta soltanto quando lo studente abbia superato un certo numero di esami, fissato dalla Facolta', in modo tale da garantire una preparazione adeguata dello studente.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria della Universita' almeno dieci giorni prima dell'esame di laurea, insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione di cui al comma terzo dell'articolo seguente.

Art. 56. - L'esame di laurea comprende:

1) una prova pratica:

a)

di analisi chimica qualitativa;

b)

di analisi chimica quantitativa;

c)

di chimica industriale o applicata.

2) un colloquio di cultura chimica sostenuto di fronte ad una Commissione nominata dal preside della Facolta'.

3) di una discussione della dissertazione scritta di cui all'art. 55 e una discussione di due dei tre argomenti scelti dal laureando, in accordo con professori ufficiali, in materie di insegnamento del corso di laurea in Chimica industriale. Tali argomenti devono essere scelti in materie diverse fra loro e diverse da quella formante oggetto della dissertazione di laurea.

Art. 75. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:

Semeiologia e metodologia medica veterinaria;

Semeiologia e metodologia chirurgica veterinaria Genetica animale.

Dopo l'art. 190, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi a la istituzione della Scuola di specializzazione in Microbiologia.

Art. 191. - E' istituita la Scuola di specializzazione in Microbiologia che ha sede presso l'istituto di Microbiologia della Facolta' di Medicina e chirurgia.

La Scuola e' sottoposta alle regolamentazioni generali fissate dallo statuto delle Scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma.

Art. 192. - Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia, Scienze biologiche e Scienze naturali.

Art. 193. - L'iscrizione alla Scuola e limitata per ogni anno accademico a dieci allievi.

Art. 194. - La Scuola ha la durata di due anni.

Art. 195. - Le materie di insegnamento sono:

Primo anno:

1) Biochimica;

2) Istologia;

3) Zoologia;

4) Analisi statistica del dosaggio biologico;

5) Batteriologia generale e tecnica batteriologica;

6) Immunologia, immunochimica e sierologica;

7) Virologia generale e tecnica virologica.

Secondo anno:

1) Batteriologia medica ed accertamento diagnostico delle malattie ad eziologia batterica;

2) Virologia speciale ed accertamento diagnostico delle malattie da virus e rickettasie 3) Batteriologa degli alimenti;

4) Microbiologia industriale;

5) Micologia.

Art. 196. - I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti speciali: biofisica, genetica, epidemiologia, ecc.

Art. 197. - Gli allievi dovranno seguire turni di internato secondo gli orari stabiliti dalla Scuola.

Art. 198 - Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato i corsi, dovranno superare un esame di profitto.

Art. 199. - Alla fine dei due anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte del conti, addi' 18 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 14. - VILLA

Art. 1

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