REGIO DECRETO 18 ottobre 1863, n. 1515
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Fra le categorie indicate nella tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, s'intendono comprese, con effetto dalla stessa decorrenza, indicata nell'articolo 1 della legge medesima, le seguenti categorie di personale: Carriera di concetto: Istituti per sordomuti: assistenti; Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio ed assistenti del ruolo transitorio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; Scuole di avviamento professionale: istruttori pratici e istruttrici pratiche del ruolo transitorio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278; personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana. Carriera esecutiva: Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio del ruolo transitorio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; prefetti di disciplina del ruolo transitorio o del ruolo aggiunto non inquadrati nel ruolo dei censori di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 475; assistenti e macchinisti di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889, non inquadrati fra il personale della carriera esecutiva di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 475; personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 novembre 1963 SEGNI LEONE - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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