LEGGE 13 novembre 1963, n. 1517

Type Legge
Publication 1963-11-13
Ultimo aggiornamento 2010-12-16
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, sono prorogati di un anno.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)