DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1518
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti gli atti per notar Valdemaro Corsi in data 26 agosto 1961, 9 maggio 1962 e 3 maggio 1963, concernenti la costituzione dell'Ente autonomo "Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia", con sede in Pordenone, e l'approvazione del relativo statuto; Vista la domanda del sindaco di Pordenone, intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico al costituito Ente autonomo "Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia"; Ritenuta l'opportunita' di provvedere al riconoscimento giuridico dell'Ente predetto, in relazione alle finalita' che esso si propone ed ai mezzi di cui puo' disporre; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: E' riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo "Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia", con sede in Pordenone. E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
SEGNI TOGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte del conti, addi' 18 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 15. - VILLA
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 1
Statuto dell'Ente autonomo "Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia", con sede in Pordenone Art. 1. E' costituito un Ente autonomo sotto la denominazione di "Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia", avente lo scopo di sviluppare un mercato atto a rappresentare la produzione nazionale, a propagandare il consumo, ad aumentare la vendita di determinati prodotti, a lanciare le novita' comprese nei settori che la caratterizzano, con la conseguente agevolazione ed incremento delle industrie, dell'agricoltura, dell'artigianato e la espansione del traffici commerciali e del turismo nazionale, particolarmente nella Regione Friuli-Venezia Giulia. L'Ente potra' compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili al conseguimento del suo scopo. L'Ente non ha fini speculativi e svolge unicamente attivita' di pubblico interesse.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 2
Art. 2. La sede dell'Ente e' in Pordenone.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 3
Art. 3. Partecipano alla costituzione dell'Ente ed alla formazione del capitale di fondazione: Il Comune di Pordenone con . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000 La Provincia di Udine con. . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 La Camera di Commercio di Udine con. . . . . . . . . . . . L. 800.000 La Cassa di Risparmio di Udine con . . . . . . . . . . . . L. 800.000 Gli Enti suddetti prendono il nome di Enti fondatori.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 4
Art. 4. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione puo' essere ammesso all'Ente quale "aderente benemerito", qualunque ente, organizzazione, associazione o persona che conferisca al patrimonio dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a L. 1.000.000, ratealizzabile in non piu' di dieci anni. Potranno contribuire alla vita dell'Ente anche altre persone con donazioni o lasciti fondo perduto. Gli aderenti benemeriti e gli offerenti, di cui ai commi precedenti non avranno diritto di intervenire nel funzionamento dell'amministrazione.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 5
Art. 5. La responsabilita' degli Enti fondatori e' limitata alle quote da ciascuno di essi conferite.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 6
Art. 6. L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi per i quali e' stato costituito con il ricavato dell'esercizio della propria attivita', con i contributi di enti o persone e con le rendite patrimoniali.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 7
Art. 7. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato esecutivo; d) il segretario generale; e) il Collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 8
Art. 8. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato. Ha la rappresentanza legale dell'Ente sia in giudizio che di fronte a terzi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo e ne attua le rispettive deliberazioni. Il presidente e' coadiuvato da un vice presidente che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o di impedimento. Il vice presidente e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione. Come il presidente, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 9
Art. 9. Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, e' composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente dell'Ente: a) da un rappresentante designato dal Ministro per il tesoro; b) da un rappresentante designato dal Ministro per l'industria e per il commercio; c) da quattro rappresentanti designati dal comune di Pordenone; d) da tre rappresentanti designati dalla provincia di Udine; e) da un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine; f) da un rappresentante designato dalla Cassa di risparmio di Udine. Le funzioni di consigliere sono gratuite. Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'Ente saranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 10
Art. 10. Il Consiglio dura in carica quattro anni. Tutti i suoi membri possono essere confermati. Nel caso di vacanza di posti di consigliere, il Ministro per l'industria e per il commercio provvedera' alla nuova nomina su designazione, quando occorra, degli Enti interessati. I consiglieri nominati in surrogazione scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 11
Art. 11. Il Consiglio di amministrazione e' investito di tutti i piu' ampi poteri, anche straordinari, senza eccezione alcuna, per la gestione e l'attuazione degli scopi dell'Ente, ed ha facolta' di compiere tutti gli atti e di adottare qualsiasi provvedimento. Le deliberazioni del Consiglio, che impegnano il bilancio per oltre un esercizio, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'industria e per il commercio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 12
Art. 12. Il Consiglio viene convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, almeno due volte all'anno e ogni qualvolta occorra o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dandone avviso quindici giorni prima ai consiglieri, salvo casi di contestata urgenza. Le sedute di prima convocazione del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri; in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno quattro consiglieri. La seconda convocazione dovra' aver luogo ad almeno un giorno di distanza dalla prima. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, in caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza. I consiglieri non possono farsi rappresentare. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza stessa e dal segretario.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 13
Art. 13. Il Comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione nei; limiti della delega rilasciata dal Consiglio. Il Comitato esecutivo, oltre che dal presidente dell'Ente e dal vice presidente, e' composto: a) da un membro di diritto nominato dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti del Comune in seno allo stesso Consiglio di amministrazione; b) da un membro di diritto nominato dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale in seno a lo stesso Consiglio di amministrazione; c) da un membro elettivo nominato, nel suo seno, dal Consiglio di amministrazione. I componenti del Comitato restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che li ha nominati e possono essere rieletti. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri, compreso chi lo presiede. Le deliberazioni sono valide a maggioranza di volta, in caso di parita', prevale il voto di chi presiede la riunione il Comitato esecutivo si radunera', previo tempestivo avviso, tutte le volte che il presidente lo riterra' opportuno e quando ne facciano richiesta almeno tre membri. Il presidente del Comitato esecutivo presiede e rappresenta il Comitato stesso. In caso di assenza o impedimento il presidente viene sostituito dal vice presidente o, in mancanza, di altro membro dei Comitato per ordine di anzianita' di eta'. Le deliberazioni del Comitato esecutivo devono constare dal verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare a favore del presidente e dei componenti il Comitato esecutivo una indennita' speciale di rappresentanza.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 14
Art. 14. Il segretario generale fu nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del presidente, sentito il Consiglio di amministrazione. Egli ha la qualifica di dirigente, e capo del personale e degli uffici e cura l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. In entrambi gli organi egli funziona da segretario. In caso di assenza o di impedimento del segretario generale, il presidente chiama a sostituirlo altra persona anche estranea al Consiglio. Il segretario generale e' responsabile della regolare tenuta, a sensi di legge, dei libri contenenti i verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 15
Art. 15. Il Collegio dei revisori dei conti viene nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ad e' composto da numero tre membri: uno su designazione del Ministro per l'industria e per il commercio, con funzioni di presidente; uno su designazione del comune di Pordenone; uno su designazione dell'Amministrazione provinciale di Udine. Il Collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili; accerta, almeno ogni quadrimestre, la consistenza di cassa. Delle riunioni, accertamenti e delibere, i revisori del conti devono redigere processo verbale da trascrivere in apposito libro ai sensi di legge. I membri del Collegio durano in carica quattro esercizi finanziari e possono venir confermati. Essi sono inviati ed hanno la facolta' di assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dagli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403) in quanto applicabili. Essi inoltre possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di conservare il segreto sul fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Il Consiglio di amministrazione, nel corso di ciascun esercizio finanziario, delibera una indennita' ai membri del Collegio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 16
Art. 16. L'esercizio finanziario dell'Ente va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Non piu' tardi del trenta novembre di ogni anno, Il Comitato esecutivo deve proporre al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario che dovra' essere approvato entro quindici giorni dalla sua presentazione. Il conto consuntivo per l'esercizio passato deve invece essere presentato dal Comitato esecutivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso, e depositato per quindici giorni a disposizione del Collegio dei revisori dei conti. I revisori vi uniranno la loro relazione e lo trasmetteranno, entro il predetto termine di quindici giorni al Consiglio che dovra' approvarlo entro quindici giorni dal ricevimento. Il bilancio, preventivo ed il conto consuntivo, entro un mese dall'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, sono inviati, per la definitiva approvazione, al Ministro dell'industria e del commercio. Oltre ai libri delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio di revisori dei conti, l'Ente deve tenere i libri e le altre scritture contabili previste dalla legge.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 17
Art. 17. Le eccedenze attive di ciascun esercizio, detratti gli ammortamenti, saranno devoluti: l'80% per la costituzione ed incremento della riserva; il 20% a disposizione del Consiglio, anche per eventuali gratifiche.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 18
Art. 18. Nel caso di impossibilita' di funzionamento dell'Amministrazione ordinaria o di gravi irregolarita', il Ministro per l'industria e per il commercio puo', nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, affidare l'amministrazione straordinaria ad un commissario, che nominera' con proprio decreto per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. L'Ente puo' essere sciolto per deliberazione del Consiglio d'amministrazione con il voto di almeno quattro quinti dei membri. La deliberazione di scioglimento dovra' essere preceduta dalla deliberazione favorevole degli Organi competenti della maggioranza degli Enti fondatori, ivi compresa quella del comune di Pordenone. L'Ente puo' altresi' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, per manifesta impossibilita' di raggiungere i propri fini o per motivi di ordine pubblico. In entrambi i casi il Ministro per la industria e per il commercio nominera' un liquidatore del quale fissera' anche i poteri. Le eventuali modifiche dello statuto saranno approvate e proposte al Ministero con la procedura e la maggioranza di cui al precedente comma terzo.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia Giulia-art. 19
Art. 19. In caso di scioglimento, il liquidatore, dopo di aver rimborsato le quote conferite dai partecipanti, provvedera' a ripartire il patrimonio netto tra gli Enti fondatori di cui al l'art. 3 dello statuto proporzionalmente alle quote sottoscritte, con l'obbligo di destinarlo a finalita' di ordine economico culturale e sociale interessanti la citta' di Pordenone e la provincia di Udine. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio: TOGNI
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