DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1963, n. 1524
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
La soppressione dei posti di ruolo con carattere di temporaneita', di cui alle note a) e b) della tabella A, alla nota a) della tabella C, alle note a), b) e c) della tabella G, ed alla nota a) della tabella M, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e' effettuata, a decorrere dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge, nella misura di un decimo per ciascun anno, ad eccezione dell'ultimo anno nel quale detta soppressione si effettuera' nella misura di due decimi. La frazione di posto si arrotonda per eccesso ad unita' intera, agli effetti della soppressione, salvo recupero dell'eccedenza nei computi successivi. Qualora, negli anni in cui deve essere effettuata la soppressione dei posti di cui trattasi, il numero delle vacanze sia inferiore al numero dei posti da sopprimere, gli impiegati eccedenti il numero di dette vacanze rimarranno in soprannumero. I relativi posti in soprannumero saranno riassorbiti con le successive disponibilita' da qualsiasi motivo determinato.
SEGNI LEONE - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 53. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.