DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963, n. 1527
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto
il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi stipulati in Siena, rispettivamente in data 4 maggio e 6 settembre 1963, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SEGNI GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 84 - VILLA
Convenzione per l'istituzione di un posto per l'insegnamento anatomia e chirurgia-art. 1
Repertorio n. 97. Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo riservato all'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni". REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantatre (1963) e questo di quattro 4, del mese di maggio, alle ore 12,30, in una sala del Palazzo Chigi Saracini in Siena, via di Citta' 89. Davanti a me dott. Buonaventura Orlandini, nato a Siena il 20 marzo 1914, e domiciliato a Siena, direttore di sezione presso l'Universita' degli studi di Siena, abilitato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto dell'Amministrazione universitaria di Siena in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 3 settembre 1956, n. 992, registrato a pag. 122 del vol. II, della raccolta, si sono personalmente costituiti i signori: 1) N.H. il conte Guido Chigi Saracini, nato nel comune di Masse di Siena, l'8 marzo 1880, domiciliato in Siena; 2) il grand'uff. prof. dott. Giuseppe Bianchini, nato a San Quirico d'Orcia (Siena) il 20 settembre 1888, rettore magnifico pro-tempore dell'Universita' degli studi di Siena e suo legale rappresentante. Le parti della cui identita' personale e capacita' di agire io Ufficiale rogante sono certo, dichiarano di non essere parenti tra di loro e di rinunziare, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni. Premesso che in relazione agli sviluppi crescenti delle discipline chirurgiche e' opportuno incrementare il numero dei posti di professore di ruolo specializzati; che nello statuto dell'Universita' di Siena e' istituita l'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni" gia' da anni impartito per incarico; che il N.H. conte Guido Chigi Saracini ha messo a disposizione della Universita' di Siena le somme occorrenti al finanziamento di un posto di professore di ruolo da destinarsi all'insegnamento della "Anatomia chirurgica e corso di operazioni"; che il Consiglio di Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 23 aprile 1963, 29 aprile 1963, 2 maggio 1963, hanno esaminato ed approvato, con vivo compiacimento, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta predetta di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Anatomia chirurgica e corso di operazioni". Tutto cio' premesso e previa conferma e ratifica della suesposta narrativa che intendono e vogliono debba considerarsi anche come dispositiva del presente atto, i signori predetti, conte sopra costituiti, stipulano quanto appresso: Art. 1. Il N.H. conte Guido Chigi Saracini affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena venga attuato l'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni" si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 3.800.000 (lire tremilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 760.000 (lire settecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di un posto per l'insegnamento anatomia e chirurgia-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Universita' di Siena in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di un posto per l'insegnamento anatomia e chirurgia-art. 3
Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, il N.H. conte Guido Chigi Saracini si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, il N.H, conte Guido Chigi Saracini si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto per l'insegnamento anatomia e chirurgia-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Siena per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni". L'Universita' di Siena versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di un posto per l'insegnamento anatomia e chirurgia-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della Cattedra di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni" e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto per l'insegnamento anatomia e chirurgia-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto ed in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione per l'istituzione di un posto per l'insegnamento anatomia e chirurgia-art. 7
Art. 7. La presente convenzione stipulata nello interesse dell'Universita' degli studi di Siena, sara' registrata in esenzione di tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art1) del [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, con nastro rispondente alle caratteristiche di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Siena. Il presente atto, escluse le firme, consta di numero sei facciate e di righe diciotto della settima facciata. F.to G. CHIGI SARACINI F.to Giuseppe BIANCHINI n. n. F.to Buonaventura ORLANDINI Registrato a Siena il 6 maggio 1963, al n. 2254, vol. 57, mod. I. Esatte lire duemilaquattrocentodieci (lire 2.410), (trascrizione L. -). Per quietanza il cassiere titolare: VANNINI Il direttore: MOZZI
Convenzione aggiuntiva per l'istituzione di un posto di professore-art. 1
Repertorio n. 103. Convenzione aggiuntiva per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni". REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantatre (1963) e questo di sei (6) del mese di settembre, alle ore 11,20 in una sala del Palazzo Chigi Saracini in Siena, via di Citta' n. 89. Davanti a me dott. Buonaventura Orlandini, nato a Siena il 20 marzo 1914, e domiciliato a Siena, direttore di sezione presso l'Universita' degli studi di Siena, abilitato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto dell'Amministrazione Universitaria di Siena in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 5 settembre 1956, n. 992, registrato a pag. 122 del vol. II della raccolta, si sono personalmente costituiti i signori: 1) N.H. il conte Guido Chigi Saracini, nato nel comune di Masse di Siena, l'8 marzo 1880, domiciliato in Siena; 2) il grand'uff. prof. dott. Giuseppe Bianchini, nato a San Quirico d'Orcia (Siena) il 20 settembre 1888, rettore magnifico dell'Universita' degli studi di Siena e suo legale rappresentante. Le parti, della cui identita' personale e capacita' di agire io ufficiale rogante sono personalmente certo, dichiarano di non essere parenti tra di loro e di rinunziare, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni. Premesso che con atto 4 maggio 1963, registrato a Siena il 6 maggio 1963 al n. 2254, vol. 57, mod. I, il N.H. conte Guido Chigi Saracini ha assunto l'impegno di finanziare un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni"; considerato che i competenti organi ministeriali hanno suggerita la opportunita' di meglio confortare l'impegno assunto dal finanziatore; si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Il N.H. conte Guido Chigi Saracini, ad ulteriore garanzia degli impegni assunti con la convenzione descritta in premessa, dichiara di voler depositare, come in effetti deposita, la polizza cauzionale n. 300.038 rilasciata dalla Compagnia "Le Assicurazioni d'Italia" in Roma.
Convenzione aggiuntiva per l'istituzione di un posto di professore-art. 2
Art. 2. La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Siena, sara' registrata in esenzione di tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art1) del [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, con nastro rispondente alle caratteristiche di cui alla tabella "A" annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti della Amministrazione dell'Universita' degli studi di Siena. Il presente atto, escluse le firme, consta di numero due facciate e di righe diciotto della terza facciata, di un foglio di carta legale. F.to Guido CHIGI SARACINI F.to Dr. Giuseppe BIANCHINI n.n. F.to Dr. Buonaventura ORLANDINI Registrato a Siena il 6 settembre 1963, al n. 337, vol. 48, mod. I. Esatte lire: gratis. Il direttore: MAZZARELLA
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