REGIO DECRETO 29 ottobre 1863, n. 1530
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria, previsto dalla legge 11 aprile 1957, n. 239, è elevato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-64, a lire 150 milioni.
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