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REGIO DECRETO 8 novembre 1863, n. 1540

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, già modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1957, n. 1126, è sostituito dal seguente: "Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta un'indennità giornaliera di lire 500, maggiorata per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'industria. Ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di assicurazione propria spetta l'indennità giornaliera di lire 500, la maggiorazione di cui al primo comma è concessa per i figli di età non superiore al 14° anno. Ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e mezzadri, assistiti con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, compete un'indennità giornaliera di lire 250. La maggiorazione di cui al primo comma è corrisposta per i figli viventi a carico dell'assicurato e che non prestino lavoro retribuito, sino al 21° anno di età qualora frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino scuole universitarie. Se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità di cui al primo comma è corrisposta per l'importo di lire 250 allo stesso assistito e per l'importo di lire 250 unitamente alle maggiorazioni di cui al comma stesso a persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime".