DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1963, n. 1542
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna, in data 27 settembre 1963, per il funzionamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Bologna.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina del lavoro" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di Medicina e chirurgia, dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SEGNI GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 3 - VILLA
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 1
Repertorio n. 813 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di medicina del lavoro nella Facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1963 (millenovecentosessantatre), oggi 27 del mese di settembre (27 settembre 1963) in comune e citta' di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzanacchio, direttore amministrativo dell'Universita' medesima, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario (approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674) e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pag. 418, volume V della raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori: avv. Giovanni Ricci, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente, impiegato; sig. Gino Fantini, nato il 18 maggio 1923 a Bologna ed ivi residente, impiegato; si sono personalmente costituiti i signori: prof. Giulio Supino, nato a Firenze l'8 ottobre 1898, e domiciliato a Bologna, per la carica in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste di componente del Consiglio di amministrazione della Universita' di Bologna, espressamente delegato a rappresentare l"Universita' stessa in questo atto, con deliberazione del Consiglio medesimo, in data 26 luglio 1963, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera A); sig. comm. rag. Gian Battista Galeati, nato ad Imola (Bologna) il 20 aprile 1900, residente a Milano, vice presidente della Societa' Azionaria Raffinazione Olii Minerali (in seguito chiamata semplicemente SAROM), con sede legale in Milano, via G. Fara, 41, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di rappresentante della SAROM medesima, a cio' espressamente autorizzato dal Comitato direttivo esecutivo della stessa, con delibera in data 12 settembre 1963, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B), in base ai poteri ad esso comitato conferiti dal Consiglio di amministrazione della SAROM medesima con delibera in data 9 maggio 1963, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera C); sig. avv. Egidio Liberti, nato a Torino il 7 gennaio 1915 e residente a Milano, via Appiani n. 5, libero professionista, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma unicamente nella sua veste di mandatario speciale e quindi in nome, vece e per conto del sig. cav. del lavoro Attilio Monti, fidejussore delle obbligazioni assunte col presente atto dalla SAROM, debitamente autorizzato in virtu' di procura speciale autenticata nella firma dal notaio dott. Giuseppe de Carli di Milano in data 18 settembre 1963, repertorio n. 56884, procura che in originale si allega a questo atto sotto la lettera D); Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna comprende tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia, quello di Medicina del lavoro; che la SAROM, in considerazione della grande importanza che l'insegnamento in parola ha anche per l'industria nazionale, e' venuta nella determinazione di assumere, per spirito di liberalita', l'onere del finanziamento della Cattedra di medicina del lavoro per la durata di venti anni; che il sig. cav. del lavoro Attilio Monti, si e' dichiarato disposto a rendersi fidejussore in favore dell'Universita' degli studi di Bologna, di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione dalla Societa' predetta; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 12 luglio, del 16 luglio e del 26 luglio 1963, i cui verbali in estratto per copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere E), F) ed A), gia' citata, hanno esaminato ed approvato, nell'ambito delle rispettive competenze, la istituzione, mediante convenzione, di in posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento della Medicina del lavoro; che l'istituendo posto di professore di ruolo puo' disporre dell'attrezzatura fondamentale necessaria per il suo immediato funzionamento, ed in particolare di n. 34 posti letto, gia' esistenti in apposito reparto dell'Istituto di patologia medica; che l'istituzione del posto di professore di ruolo in parola e' sommamente necessaria per l'approfondimento ed il potenziamento degli studi concernenti la Medicina del lavoro, che tanta importanza hanno assunto anche nei riflessi sociali; mentre confermano le premesse di cui sopra, che fanno parte integrante del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bologna, e' istituito, col decreto del Capo dello Stato, che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo di professore, destinato all'insegnamento di medicina del lavoro, in aggiunta ai posti gia' assegnati alla Facolta' stessa.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 2
Art. 2. La SAROM si impegna ed obbliga a versare annualmente, alla Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme: a) L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 760.000 (settecentosessantamila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 3
Art. 3. Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera, disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, la SAROM, si impegna ed obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2. Qualora, siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la SAROM si impegna ed obbliga altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera b) dell'art. 2. L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 4
Art. 4. I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere versati in unica soluzione dal finanziatore alla Universita' degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Medicina nel lavoro. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi' con esonero da ogni altro obbligo o responsabilita' - a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 6
Art. 6. Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione, rimanga per qualsiasi ragione scoperta, la Facolta' di medicina e chirurgia puo' determinare la destinazione del posto medesimo anche ad altra materia di insegnamento della Facolta' stessa.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 7
Art. 7. La presente convenzione ha la durata di anni venti, decorrenti dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di Medicina del lavoro e si intende tacitamente rinnovata di venti in venti anni, qualora non venga disdetta - mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 8
Art. 8. Il sig. cav. del lavoro, Attilio Monti, a mezzo del suo mandatario speciale, che lo rappresenta come in epigrafe, dichiara di costituirsi e si costituisce a tutti gli effetti di legge, fidejussore, a sensi degli [articoli 1936 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1936), della SAROM, in favore dell'Universita' degli studi di Bologna, che accetta, impegnandosi al pagamento delle somme, oggetto delle obbligazioni tutte assunte dalla Societa' predetta, con la presente convenzione, nei termini, per la durata ed alle condizioni tutte portate dalla convenzione medesima.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 9
Art. 9. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora venga disdettala a sensi dell'art. 7; b) qualora vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi a sensi del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione, si intende senz'altro soppresso, ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, ferma restando la eventuale responsabilita' della SAROM, per inadempienza.
Convenzione istituzione un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Bologna-art. 10
Art. 10. La presente convenzione e' esente da tassa di registro perche' fatta nell'interesse della Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari a norma dell'[art. 45 della legge in data 24 luglio 1962 n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volonta' ed a quella degli Enti e delle persone rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato ai contratti per conto dell'Universita' degli studi di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. Il presente atto consta di numero cinque fogli scritti per pagine quindici e buona parte della sedicesima. F.to: Giulio SEPINO " Gianbattista GALEATI " Egidio LIBERTI, nella qualita ut supra " Giovanni RICCI, teste; " Gino FANTINI, teste " dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante. Ufficio del registro per gli atti pubblici, Bologna - Registrato gratuitamente il 30 settembre 1963 al n. 763. Il vice direttore delegato: GUSTAVO GRIMALDI
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