REGIO DECRETO 7 novembre 1863, n. 1543
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e delle corrispondenti categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti in conformità alle tabelle A), B), C) e D) allegate alla presente legge.
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