La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli esportatori che hanno diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, possono utilizzare, a discarico dell'imposta da loro dovuta per gli atti economici posti in essere nel territorio della Repubblica, le somme di cui chiedono la restituzione. Il discarico è ammesso sull'ammontare dell'imposta che dovrebbe essere versata a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei sei mesi successivi a quello in cui viene presentata la domanda di restituzione, nel limite dell'80 per cento della somma richiesta; ovvero, a scelta dell'esportatore, nei sei mesi successivi a quello in cui l'intendente di finanza ha liquidato la somma da restituire, per l'intera somma liquidata.