DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1963, n. 1545

Type DPR
Publication 1963-08-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data 7 maggio 1963 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pisa.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Chimica teorica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pisa, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SEGNI GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1963

Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 64. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di scienze matematiche Pisa-art. 1

Repertorio N. 472 Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' degli studi di Pisa. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantatre' (1963) il giorno sette (7) del mese di maggio in Pisa, nella sede del Rettorato della Universita' di Pisa, Lungarno Pacinotti, innanzi a me, dottor Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autorizzato a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della Amministrazione universitaria, in virtu' dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. Alessandro Faedo, nato a Chiampo (Vicenza) il 18 novembre 1913, nella sua esclusiva qualita' di Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione in data 18 marzo 1963, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera A); prof. Livio Trevisan, professore universitario, nato a Lodi, il 16 aprile 1909, domiciliato a Pisa, debitamente autorizzato dall'assemblea del Consorzio interprovinciale per la Universita' di Pisa, con deliberazione in data 29 novembre 1962, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera B). I predetti comparenti, della cui identita' personale, piena capacita' giuridica e qualita' rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Il Consorzio Interprovinciale per l'Universita' di Pisa affinche' presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche naturali dell'Universita' di Pisa venga attuato l'insegnamento di Chimica teorica si impegna a versare alla Universita' medesima 1 seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da Istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a) L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 760.000 (lire settecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri Inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di scienze matematiche Pisa-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Universita' di Pisa in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di scienze matematiche Pisa-art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, il Consorzio Interprovinciale per l'Universita' di Pisa si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza a favore dei professori universitari, il Consorzio interprovinciale per l'Universita' di Pisa si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento del contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di scienze matematiche Pisa-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Pisa per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Chimica teorica. L'Universita' di Pisa versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo o responsabilita', la somma prevista del precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dallo art. 3, secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di scienze matematiche Pisa-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Chimica teorica e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di scienze matematiche Pisa-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' di scienze matematiche Pisa-art. 7

Art. 7. Questa convenzione, stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Pisa, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui cinque pagine occupate per intero e quanto qui della presente. Dalla presente convenzione viene da una data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti che la approvano dichiarandola pienamente conforme alla volonta' da loro manifestata e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante. F.to: Alessandro FAEDO n.n. " Livio TREVISAN n.n. " Carlo Alberto PETRAGLIA, ufficiale rogante Registrato a Pisa il 13 maggio 1963, al n. 2800. vol. 231, mod. 1°. Esatte L. Gratis. Il direttore: f.to SCOPELLITI Antonino

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