DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1963, n. 1546

Type DPR
Publication 1963-10-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 1 agosto 1963 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dai servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SEGNI GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1963

Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 63. -- VILLA

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 1

Repertorio N. 255 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di "Clinica odontoiatrica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano. L'anno millenovecentosessantatre e questo giorno di giovedi primo del mese di agosto in Milano, in una sala del Rettorato dell'Universita', avanti a me dott. Roberto Buongiovanni, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contatti che si stipulano nell'interesse dell'Universita' medesima, al sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario ed alla presenza dei signori: dott. Leonilde Magri Bellagente funzionario; dott. Maurizio Aureli funzionario; testimoni noti ed Idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti da una parte Il gr. uff. prof. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia) il 17 ottobre 1911, rettore dell'Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione dei Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 31 luglio 1963; dall'altra il gr. uff. avv. Luigi Colombo, nato a Milano il 15 aprile 1886, presidente degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano - assistito dal segretario generale comm. dott. Alfredo Lanocita - il quale intenzione alla stipulazione del presente atto nella sua qualita' di presidente degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Ente in data 4 luglio 1963 approvata dal locale Comitato provinciale assistenza e beneficenza in data 15 luglio 1963. Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della Facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di Clinica odontoiatrica: che la Facolta' di medicina e chirurgia per ragioni di evidente opportunita' ritiene necessario istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; che gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano hanno assunto l'iniziativa di finanziare il posto predetto; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, destinato alla disciplina stessa; Tutto cio' premesso Fra gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, rappresentati come sopra e l'Universita' degli studi di Milano nella persona del suo rettore prof. C. Mario Cattabeni si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di Clinica odontoiatrica, di cui gli stessi Istituti clinici di perfezionamento dispongono di un'idonea sede, si impegnano a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a) L. 4.700.000 (quattromilionisettecentomila) pari allo importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 940.000 (novecentoquarantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti al trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, d'importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, gli Istituti clinici di perfezionamento di Milano si impegnano, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, la aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo della cattedra di Clinica odontoiatrica. L'Universita' degli stadi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Clinica odontoiatrica e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Milano-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si Intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dell'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano ed e' esente da tassa di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. Il rettore della Universita' degli studi di Milano F.to C. Mario CATTABENI Il presidente degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano F.to avv. Luigi COLOMBO Il segretario generale degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano F.to Alfredo LANOCITA Il teste: F.to Leonilde MAGRI BELLAGENTE Il teste: F.to Maurizio AURELI Il direttore amministrativo - Ufficiale rogante F.to Roberto BUONGIOVANNI Registrato a Milano - Atti pubblici il 1 agosto 1963 al n. 5427/2 Mod. 1° Vol. 1448 - Esatte L. gratis. - Il direttore: f.to G. VASSALLO.

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