DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1551

Type DPR
Publication 1963-10-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente, della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese e assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa "Centraline Elettriche Val Borbera di proprieta' dell'avv. Luciano Pertica", con sede in Rocchetta Ligure (Alessandria), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa "Centraline Elettriche Val Borbera di proprieta' dell'avv. Luciano Pertica", con sede in Rocchetta Ligure (Alessandria), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Centraline Elettriche Val Borbera di proprieta' dell'avv. Luciano Pertica", con sede in Rocchetta Ligure (Alessandria), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munita del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1963 SEGNI LEONE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 18 - VILLA

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