DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1555

Type DPR
Publication 1963-10-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa "Consorzio Forza e Luce Elettrica di Castagnea", con sede in Portula, frazione Castagnea (Vercelli), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'Impresa "Consorzio Forza e Luce Elettrica di Castagnea", con sede in Portula, frazione Castagnea (Vercelli), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1963 n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2

L' indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963 n. 138.

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa "Consorzio Forza e Luce Elettrica di Castagnea", con sede in Portula, frazione Castagnea (Vercelli), dei beni eventualmente non ritenuti secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SEGNI LEONE - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1963

Atti del Governo, registro n. 176 foglio n. 22 - VILLA

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