DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1723

Type DPR
Publication 1963-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativa annessa Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europeo ed Atti allegati c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica, e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i datteri, altri, non nominati (voce della tariffa doganale 08.01-A-IV-b) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applica il dazio del 7,10% sul valore.

Art. 2

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 20 Kg. o piu' (voce della tariffa doganale 16.03-A) sono ammessi in esenzione daziaria da tutte le provenienze.

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato (voce della tariffa doganale 25.19-B) e' ammesso in esenzione daziaria da tutte le provenienze.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1963, e' sospesa l'applicazione del dazio per il 2,6-di-terz-butil-paracresolo (voce della tariffa doganale ex 29.06-A-IV-a) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea. scortato dai certificati prescritti, destinato alla fabbricazione di integratori utilizzati nell'alimentazione degli animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEGNI LEONE - MARTINELLI - PICCIONI - COLOMBO - MEDICI - MATTARELLA - TOGNI - TRABUCCHI - DOMINEDO'

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1963

Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 71. - VILLA

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