DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1724
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1257, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957:
Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati;
Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati;
Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa, doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformita' di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dal 1 luglio 1963, per il legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare del capitolo 44 della vigente tariffa doganale, compreso nelle sottoindicate voci della tariffa stessa, proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', si applicano i dazi a fianco di ciascuna voce indicati: 44.03-A-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30% 44.03-A-II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30% 44.04-A-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30% 44-04-A-II-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30% 41.05-A-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,80%
Art. 2
Dal 1 agosto 1963, per i sottoindicati prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita' si applicano i dazi a fianco di ciascuno indicati: a) cacao in massa o in pani (pasta di cacao) anche sgrassato (voce della tariffa doganale 18.03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.20% b) cacao in polvere, noi) zuccherato (voce della tariffa doganale 18.05). . . . . . . . . . . . . . . . . 23,50%
Art. 3
Per il legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare del Capitolo 44 della tariffa doganale, rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, altro (voce della tariffa doganale ex 44.03-A-II) escluso l'obecbe' (triplochiton scleroxylon) il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale, si applica temporaneamente, dal 1 luglio 1963 al 31 dicembre 1963, nella misura dell'1,50% sul valore per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita', nei limiti del contingente di m3 190.000 previsto, per l'anno 1963, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 239, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 4
Il contingente in esenzione daziaria per tutte le provenienze di quintali 320.000 di tonni freschi, anche congelati, destinati all'industria, conserviera per essere preparati o conservati (voce della tariffa doganale ex 03.01-B-I-b-2) di cui all'art. 6, tabella, B) del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, numero 239, e' aumentato, per l'anno 1963, di quintali 80.000.
Art. 5
Il regime daziario delle uve secche comprese nelle sottoindicate voci della vigente tariffa doganale, importate in recipienti o in involucri di peso non superiore a kg. 15, e' modificato come segue: Per provenienze C.E.E. e Grecia Per provenienze non scortate dai C.E.E. e Grecia certificati pre- scortato dai scritti e per certificati altre, prove- prescritti nienze - - ex 08.04-B-I: dal 1 ottobre 1963 al 31 di cembre 1964.................. 4,80% 11,20% dal 1 gennaio 1965 al 31 di cembre 1965.................. 3,20% 11,20% dal 1 gennaio 1966.......... 1,60% 11,20% ex 08.04-B-II: dal 1 ottobre 1963 al 31 di cembre 1964.................. 5,40% 12% dal 1 gennaio 1965 al 31 di cembre 1965.................. 3,60% 12% dal 1 gennaio 1966.......... 1,80% 12%
Art. 6
Per i sacchi e sacchetti da imballaggio usati, vuoti (voce della tariffa doganale 62.03-B-I-b-1) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, nella misura del 15%.
Art. 7
Per i prodotti indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1963, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Art. 8
Salva la diversa decorrenza indicata negli articoli 1, 2, 3 e 5, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SEGNI LEONE - MARTINELLI - PICCIONI - COLOMBO - MEDICI - MATTARELLA - TOGNI - TRABUCCHI - DOMINEDO'
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 72. - VILLA
Tabella
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