DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1725
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione Ritenuta la necessita' di istituire una tassi di compensazione all'importazione di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti e di bozzine preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee, in conformita' di analoga decisione della Comunita' Economica Europea;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1964, all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi dei seguenti prodotti, scortati dai certificati di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, e' dovuta una tassa di compensazione nella misura a fianco di ciascuno indicata: destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa doganale 35.05-A): lire 1.603 per 100 Kg.; bozzine preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee (voce della tariffa doganale 38.12-A-l): lire 1.213 per 100 Kg. Tali tasse saranno riscosse dalle dogane in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, soltanto nel caso in cui il Regno dei Paesi Bassi non applichi all'esportazione dei prodotti medesimi, rispettivamente, le tasse di compensazione qui di seguito indicate: destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa doganale 35.05-A): fiorini olandesi 8,26 per 100 Kg.; bozzine preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee (voce della tariffa doganale 38.12-A-I): fiorini olandesi 6.50 per 100 Kg.
Art. 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1964, all'importazione dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa doganale 35.05-A) e' dovuta, in aggiunta al dazio e agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione di lire 1.603 per 100 Kg.
Art. 3
Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di compensazione di cui ai precedenti articoli, affluiranno al capitolo 89 "Tasse di compensazione autorizzate ai sensi dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea", istituito nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1963-1964, la cui denominazione sara' modificata come segue: "Tasse di compensazione autorizzate ai sensi degli articoli 226 e 235 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, alla denominazione del predetto capitolo, la conseguente variazione.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SEGNI LEONE - MARTINELLI - PICCIONI - COLOMBO - MEDICI - MATTARELLA - TOGNI - TRABUCCHI - DOMINEDO'
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 73. - VILLA
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